Ricorso all’ABF

Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): come funziona e cosa fare

Qui trovi la procedura: quando il reclamo è necessario, chi può presentare il ricorso, che cosa l’Arbitro può e non può decidere, quando le spese di assistenza professionale sono state riconosciute o negate e che cosa succede dopo la decisione. Le singole guide trattano i casi concreti: conto svuotato, carte, cessione del quinto, buoni postali, Centrale Rischi, mutuo, conto bloccato, bonifici e assegni, acquisti a rate, conti dei defunti, fideiussioni, usura e anatocismo.

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Indice

Parti dalla tua situazione

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Il reclamo

Prima del ricorso: il reclamo all’intermediario

Le decisioni commentate trattano il reclamo come condizione del ricorso: che cosa deve contenere, a chi va inviato, come si prova e quando puoi passare al ricorso.

60giornidi attesa dalla ricezione del reclamo, secondo ABF Palermo 4278/2026 e ABF Roma 4740/2026
30giornidi attesa, secondo ABF Napoli 4053/2026 e ABF Bologna 2838/2026
15giorni lavorativiper i servizi di pagamento, secondo ABF Milano 579/2026 e ABF Palermo 3639/2026 (ABF Palermo 4278/2026 indica quindici giorni)
12mesitra reclamo e ricorso: oltre questo termine il ricorso è inammissibile, secondo ABF Milano 1837/2026 e ABF Palermo 856/2026
Voglio fare ricorso all’ABF contro la mia banca, ma finora ho solo parlato con la filiale e con il servizio clienti: posso presentare direttamente il ricorso?

No. Il reclamo preventivo all’intermediario è condizione di procedibilità del ricorso: se manca, il Collegio può rilevarlo d’ufficio e dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare il merito (ABF Milano 3713/2026). Il reclamo deve essere una contestazione scritta, riferibile a un cliente identificabile: i semplici contatti con il servizio di assistenza clienti non sono un reclamo (ABF Napoli 4053/2026) e il reclamo verbale non soddisfa il requisito di forma (ABF Palermo 2906/2026).

Se l’intermediario accetta il contraddittorio, il difetto non si sana (ABF Palermo 2906/2026). Il ricorso dichiarato inammissibile per questa ragione non preclude di riproporre la domanda dopo un reclamo regolare (ABF Palermo 4278/2026).

Ho scritto alla banca per chiedere i documenti del conto, o per chiudere il finanziamento, senza lamentarmi di nulla: quella lettera vale come reclamo?

Vale se contesta un comportamento dell’intermediario; sulla sola richiesta di documenti ex art. 119 TUB le decisioni indicano criteri diversi, riportati più sotto. Il reclamo è ogni atto scritto con cui un cliente identificabile contesta un comportamento, anche omissivo, dell’intermediario (ABF Palermo 2906/2026); non richiede formule sacramentali, ma la contestazione deve essere sufficientemente circostanziata (ABF Milano 1717/2026). Conta il contenuto sostanziale della comunicazione, anche quando il cliente la presenta come semplice richiesta di informazioni (ABF Palermo 3639/2026).

Non sono reclamo l’atto che si limita a chiedere l’estinzione anticipata del finanziamento e un riscontro (ABF Milano 4323/2026), la mail di rammarico con l’intenzione di ripristinare il rapporto (ABF Bologna 1606/2026), la richiesta di accesso agli atti con revoca del trattamento dei dati personali (ABF Milano 1717/2026), la richiesta di restituzione fondi che consente l’attivazione del recall (ABF Roma 1439/2026) e la comunicazione che si limita a chiedere i nominativi dei responsabili delle pratiche per discutere un piano di rientro (ABF Milano 2250/2026).

Sulla richiesta di documentazione ex art. 119 TUB le decisioni indicano criteri diversi. Secondo ABF Palermo 1371/2026 integra il reclamo solo se contiene una chiara contestazione del comportamento dell’intermediario e se il ricorso verte sul medesimo profilo. Secondo ABF Milano 1932/2026 non integra di regola il reclamo, salvo che l’intermediario non dia alcun riscontro entro il termine di 90 giorni e il ricorso abbia il medesimo oggetto della richiesta, cioè la consegna della documentazione.

Ho mandato il reclamo a una società diversa da quella contro cui voglio fare ricorso, oppure a un portale di comparazione: vale lo stesso?

No. Il reclamo deve essere rivolto all’intermediario che poi è convenuto davanti all’Arbitro: la presentazione a un soggetto diverso non soddisfa la condizione di procedibilità (ABF Milano 1927/2026). Non valgono come reclamo le interlocuzioni con il gestore di un portale online di aggregazione delle offerte (ABF Milano 3225/2026), la richiesta di revoca di un bonifico rivolta al solo PSP (prestatore di servizi di pagamento) del disponente, estraneo alla controversia (ABF Milano 1090/2026), e l’inoltro “per conoscenza” all’intermediario di una richiesta di rimborso indirizzata a un altro soggetto bancario (ABF Palermo 1778/2026).

Il ricorso è inammissibile anche quando il reclamo non risulta presentato all’intermediario convenuto e il rapporto dedotto non è riconducibile a questo, perché stipulato con un diverso intermediario (ABF Milano 5088/2026).

La banca dice di non aver ricevuto il mio reclamo: come dimostro di averlo inviato?

Devi dimostrarlo tu. Il reclamo ha natura recettizia e, se l’intermediario contesta di averlo ricevuto, spetta al ricorrente provare l’invio e la ricezione (ABF Torino 3579/2026, ABF Roma 2938/2026). Il Collegio può valorizzare tutti gli indici di prova, anche presunzioni semplici, come la prova di invio dell’e-mail con data e ora certa (ABF Roma 2481/2026). Non bastano la sola data di presentazione indicata nel modulo di ricorso (ABF Torino 4078/2026) né la sola ricevuta di accettazione della PEC, senza la ricevuta di consegna (ABF Palermo 3916/2026).

Non basta nemmeno il testo del reclamo, senza documentazione che comprovi l’invio con mezzi adeguati o il ricevimento (ABF Roma 2938/2026), né la sola prova di spedizione a un indirizzo non riconducibile all’intermediario, senza evidenza della consegna (ABF Torino 3579/2026). La costituzione dell’intermediario nel procedimento non sana il vizio (ABF Roma 2481/2026). Il ricorso dichiarato inammissibile costituisce però un valido nuovo reclamo, utile per una successiva domanda (ABF Bologna 2543/2026).

Ho mandato il reclamo e la banca non mi risponde: da quando posso presentare il ricorso?

Le decisioni del sito indicano termini diversi. Secondo ABF Palermo 4278/2026 puoi ricorrere se il reclamo è rimasto insoddisfatto o senza esito per sessanta giorni dalla ricezione, termine ridotto a quindici giorni per i servizi di pagamento. Secondo ABF Napoli 4053/2026 e ABF Bologna 2838/2026 l’intermediario ha trenta giorni per rispondere al reclamo. Per ABF Palermo 3919/2026 l’inammissibilità del ricorso anticipato è esclusa soltanto se il ricorso, pur anteriore alla scadenza del termine, è successivo alla replica con cui l’intermediario ha manifestato la volontà di non accogliere la pretesa.

Se sostieni di avere ricevuto un riscontro negativo anticipato, devi provarlo: senza prova il ricorso è inammissibile (ABF Milano 2437/2026). Nei servizi di pagamento, per ABF Milano 579/2026, il termine di risposta al reclamo è di quindici giorni lavorativi, non di sessanta.

Anche per ABF Palermo 3639/2026 il termine di riscontro nei servizi di pagamento è di quindici giornate lavorative dalla ricezione del reclamo, e per ABF Roma 692/2026 non le supera, salvo risposta interlocutoria motivata. Per ABF Milano 3268/2026 i sessanta giorni valgono salvi i più brevi termini previsti da specifiche disposizioni di legge o dalla Banca d’Italia. Per ABF Torino 2185/2026 non integra risposta al reclamo la comunicazione con cui l’intermediario si limita a formalizzare il diniego della richiesta di finanziamento, senza affrontare le doglianze del cliente.

Ho presentato il ricorso prima che scadesse il termine e l’Arbitro l’ha dichiarato inammissibile: devo ricominciare?

Il ricorso inammissibile per questa ragione può essere riproposto dopo un nuovo reclamo (ABF Roma 4740/2026, ABF Bologna 2064/2026). Per ABF Bologna 2064/2026 la regola non ammette deroghe legate all’urgenza o al comportamento dell’intermediario. Il rimborso degli importi contestati intervenuto durante la procedura non sana il difetto (ABF Palermo 3919/2026).

Per ABF Bologna 2543/2026, in un caso di ricorso inammissibile per mancata prova della ricezione del reclamo, il ricorso inammissibile costituisce esso stesso un valido nuovo reclamo, utile per la presentazione di una successiva domanda.

Il termine si verifica domanda per domanda: il ricorso presentato troppo presto è inammissibile solo per la domanda cui il reclamo si riferisce, e resta esaminabile la diversa domanda per la quale il termine è già scaduto (ABF Milano 579/2026). Sono inammissibili le richieste che, pur connesse alla medesima vicenda, sono state anticipate al reclamo solo in epoca successiva e non hanno potuto maturare il termine (ABF Milano 2987/2026).

Il problema con la banca risale a tempo fa: fino a quando posso presentare il ricorso?

Il ricorso non può essere proposto se sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario: il termine è requisito di proponibilità e il Collegio può rilevarne la violazione d’ufficio (ABF Milano 1837/2026). Conta la data effettiva del reclamo agli atti, non quella indicata dal ricorrente nel ricorso (ABF Palermo 856/2026).

Il termine decorre dal reclamo all’intermediario e non dalla decisione con cui un altro organismo stragiudiziale, adito in precedenza, si è dichiarato incompetente: il computo alternativo previsto dalle Disposizioni della Banca d’Italia riguarda esclusivamente il fallimento di una procedura conciliativa già avviata e non è estensibile per analogia (ABF Milano 3222/2026). La verifica presuppone l’assenza di atti successivi idonei a integrare un nuovo reclamo (ABF Milano 1837/2026).

Per le operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite c’è un termine ulteriore di tredici mesi, previsto dall’art. 9 d.lgs. n. 11/2010 per comunicare l’operazione al prestatore di servizi di pagamento, di natura decadenziale (ABF Palermo 2824/2026): vedi la guida sul conto svuotato.

Nel reclamo ho contestato gli addebiti, nel ricorso chiedo anche la chiusura del conto e un risarcimento: posso?

Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione del reclamo (ABF Bologna 1828/2026). Non serve la totale coincidenza di petitum e causa petendi, cioè della domanda e dei suoi motivi: basta una simmetria che permetta all’intermediario di conoscere le contestazioni e di attivarsi per evitare il ricorso, e la simmetria manca quando il ricorso investe operazioni di natura diversa da quella contestata nel reclamo, anche se inserite in un’unica vicenda fraudolenta (ABF Milano 8164/2026). Per ABF Roma 411/2026 l’accertamento è improntato a un criterio di flessibilità, che non richiede perfetta identità.

Sono inammissibili la domanda di chiusura del conto non formulata nel reclamo, perché non ricompresa nella contestazione degli addebiti (ABF Bologna 1828/2026), e le domande su costi o oneri non compresi nel reclamo (ABF Milano 4348/2026).

Sul risarcimento del danno le decisioni indicano soluzioni diverse. Secondo ABF Bologna 1828/2026 la domanda è ammissibile anche se non proposta nel reclamo, purché il pregiudizio sia conseguenza immediata e diretta della stessa condotta già segnalata. Per ABF Milano 4950/2026 non soddisfa la condizione il reclamo limitato al richiamo di un bonifico e alla restituzione della somma, quando il ricorso introduce domande ulteriori, come l’accertamento dell’illegittimità della condotta, gli interessi legali e il ristoro per il disservizio: il ricorso è inammissibile.

Il ricorso su un rapporto diverso da quello del reclamo è inammissibile, anche se il reclamo era stato inviato per disguido a un altro intermediario (ABF Roma 4752/2026).

Il ricorso

Il ricorso: chi può presentarlo, contro chi e come va scritto

Legittimazione attiva e passiva, contenuto della domanda, prove e repliche nelle decisioni commentate.

Voglio presentare il ricorso per conto di un familiare, di una società o di un’associazione, con una delega: basta?

Non basta una delega qualsiasi. Secondo ABF Bologna 1125/2026 il ricorso proposto da chi agisce in nome proprio ma nell’interesse di un terzo è inammissibile per difetto di legittimazione attiva quando la delega non contiene l’espresso potere di introdurre il ricorso: la delega a richiedere documentazione e a compiere determinate operazioni sul rapporto bancario non basta, e il potere di stare in giudizio per il preponente deve risultare per iscritto e in modo espresso.

Chi agisce in nome di un’associazione deve provare l’esistenza e l’ampiezza del potere di rappresentanza: non è sufficiente l’autocertificazione dello stesso soggetto che afferma di avere quei poteri (ABF Bologna 1619/2026).

Con più ricorrenti, il reclamo deve essere stato presentato da ciascuno: il reclamo di uno solo non estende la procedibilità alle domande degli altri, salvo apposita delega o procura (ABF Palermo 1376/2026). È inammissibile anche il ricorso proposto da chi non riveste più la carica di legale rappresentante della società ricorrente (ABF Roma 1112/2026). Per ABF Milano 2250/2026 le domande proposte in qualità di non consumatore, segnatamente dal legale rappresentante di più società, sono inammissibili, perché il procedimento stragiudiziale non prevede il cumulo soggettivo.

Per fare ricorso all’ABF devo essere cliente della banca? Non ho mai avuto un rapporto con l’intermediario che ha incassato l’assegno di mio padre: posso ricorrere?

La qualità di cliente è presupposto di ammissibilità del ricorso (ABF Torino 671/2026). È cliente chi ha o ha avuto un rapporto contrattuale con l’intermediario, o è entrato in relazione con esso per la prestazione di servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento (ABF Milano 1478/2026, ABF Napoli 2096/2026).

Sul requisito del rapporto contrattuale le decisioni divergono. Per ABF Palermo 3008/2026 la nozione di cliente presuppone l’esistenza di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari; per ABF Palermo 4479/2026 comprende il titolare di un rapporto giuridico rilevante con l’intermediario, anche senza vincolo contrattuale, se sussiste un contatto sociale qualificato idoneo a fondare obblighi di protezione. Per quest’ultima decisione non è cliente chi utilizza di fatto la carta di pagamento intestata ad altri, e l’adesione al ricorso del titolare del rapporto, assimilata all’intervento adesivo dipendente, non attribuisce al terzo legittimazione autonoma né sana la carenza originaria.

La qualifica non può fondarsi su un rapporto contrattuale o su un contatto sociale qualificato con un intermediario diverso da quello convenuto: nel caso deciso gli eredi del traente di assegni, che chiedevano all’intermediario presso cui gli assegni erano stati incassati i dati del beneficiario e del conto di accredito, non erano legittimati, perché il defunto non aveva avuto rapporti né contatti con quell’intermediario (ABF Milano 1478/2026).

Non rientrano nella nozione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, salvo che agiscano per scopi estranei all’attività professionale (ABF Napoli 2096/2026). Sono stati dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione attiva, i ricorsi del punto vendita convenzionato che presta servizi di pagamento per conto dell’intermediario (ABF Napoli 2096/2026, ABF Palermo 3008/2026) e dell’agente assicurativo che aveva concluso un contratto bancario per scopi non estranei alla propria attività professionale (ABF Torino 671/2026).

Contro chi devo presentare il ricorso se il contratto è con una società di un gruppo bancario, se il conto è all’estero o se le operazioni sono su conti di due banche?

Contro l’intermediario titolare del rapporto, salvo i crediti cartolarizzati (vedi più sotto). I diritti nascenti da rapporti con una singola società del gruppo bancario vanno azionati verso quella società e non verso la capogruppo: l’appartenenza al medesimo gruppo non incide sulla legittimazione passiva, neppure quando la corrispondenza riporta nell’intestazione il nome della capogruppo (ABF Bari 1274/2026). Il ricorso proposto contro un soggetto diverso dal titolare del rapporto è inammissibile per difetto di legittimazione passiva (ABF Bari 1274/2026).

L’intermediario estero può essere convenuto davanti all’ABF solo in quanto svolga in Italia operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U.B. e in relazione a rapporti radicati in Italia (ABF Bologna 2058/2026, ABF Milano 3823/2026). Se il conto su cui sono addebitate le operazioni contestate è acceso presso la succursale estera dell’intermediario, questi è privo di legittimazione passiva, anche se opera in Italia in regime di libera prestazione dei servizi (ABF Bologna 2058/2026); lo stesso vale, per ABF Milano 3823/2026, quando il conto reca un IBAN estero e il rapporto non risulta radicato nel territorio nazionale.

Per ABF Milano 1466/2026 chi contesta due operazioni di pagamento disposte da conti accesi presso intermediari distinti non può cumulare le domande in un unico ricorso: le violazioni sono astrattamente imputabili ciascuna al solo intermediario presso cui è operativo il rapporto da cui l’operazione è stata disposta, quindi servono due ricorsi distinti, uno per ciascun intermediario, imputando a ciascuno la contestazione relativa al servizio di pagamento da questi prestato, e in difetto il ricorso è inammissibile.

Per i crediti cartolarizzati è legittimato passivo, per ABF Palermo 5293/2026, il master servicer che opera in virtù di procura speciale per conto della società veicolo titolare dei crediti, quando le domande riguardano la gestione del rapporto e non una segnalazione in centrale dei rischi; la società veicolo non è soggetta alla convenibilità davanti all’ABF. Per ABF Roma 4499/2026 la legittimazione passiva non segue il ruolo formale di servicer ma l’effettiva percezione delle somme: nel caso deciso, in un’azione di ripetizione dell’indebito, era legittimato lo special servicer che aveva incassato i pagamenti per conto del cessionario, e il ricorso contro l’intermediario che non aveva ricevuto alcun pagamento era inammissibile. Per i crediti ceduti a fondi vedi la guida su fideiussioni e crediti ceduti a fondi.

La domanda di cancellazione del nome del debitore dal registro informatico dei protesti va proposta alla Camera di Commercio, che non è un intermediario e non è tenuta ad aderire alla procedura di conciliazione davanti all’ABF (ABF Napoli 3314/2026).

Nel ricorso ho scritto solo che la banca ha sbagliato, senza dire quanto chiedo: va bene?

No. Il ricorrente deve perimetrare l’oggetto della controversia con una domanda specifica quanto a petitum (che cosa chiede) e causa petendi (i fatti e le ragioni su cui si fonda) e produrre la documentazione a supporto: l’informalità del rito non esonera da questo onere (ABF Milano 2348/2026). Il ricorso che disconosce una pluralità di operazioni senza indicarle e senza determinare l’importo è inammissibile (ABF Bologna 1182/2026).

Per ABF Torino 363/2026 l’assenza di difesa tecnica impone di interpretare la domanda in modo conservativo, ma non elimina l’onere di indicare e provare gli elementi costitutivi del diritto che si assume leso, e l’indeterminatezza del petitum rende il ricorso improcedibile. Sulla qualificazione della carenza di allegazione le decisioni non coincidono: per ABF Palermo 5016/2026 la richiesta di pagamento priva dell’indicazione del titolo da cui discende l’obbligo della banca è inammissibile per carenza di causa petendi; per ABF Torino 363/2026 il difetto di allegazione degli elementi essenziali attiene al merito e conduce al rigetto.

Per ABF Roma 3669/2026 il ricorso che si limita a sollecitare una revisione discrezionale dei costi applicati dall’intermediario, in vista di una composizione bonaria, non introduce alcuna contestazione in punto di diritto ed è inammissibile; resta ferma la tendenziale informalità del procedimento, ma petitum e causa petendi devono essere individuati o individuabili.

Chiedo all’Arbitro di verificare se i conteggi della banca sono giusti o se il mio piano di rientro è sostenibile: lo fa?

No, se chiedi all’Arbitro una verifica generica. Per il Collegio di Coordinamento la natura dispositiva del procedimento impone di decidere sulla base dei fatti allegati e delle prove fornite dalle parti (ABF Coll. Coord. 9724/2026). Per ABF Palermo 1371/2026 la domanda che si risolve nella verifica della correttezza di conteggi, tassi e addebiti ha natura consulenziale ed esorbita dalla funzione dell’Arbitro, chiamato a decidere sui fatti allegati e provati.

È inammissibile il ricorso che chiede un generico accertamento della correttezza dei conteggi e dei criteri di calcolo degli interessi, privo di supporto probatorio (ABF Milano 3720/2026), e la domanda di pronunciarsi sulla sostenibilità di un piano di rientro o sulla sua modifica (ABF Napoli 4415/2026).

Anche la richiesta di ricalcolo degli interessi e di un diverso piano di ammortamento, senza puntuali allegazioni e conteggi di parte, è consulenziale e inammissibile, mentre la domanda restitutoria è esaminabile nel merito ma resta soggetta all’onere della prova (ABF Milano 8280/2026). Per ABF Roma 1649/2026, invece, la domanda formulata in modo apparentemente consulenziale è interpretata nel merito quando il ricorrente non è assistito da un professionista e l’oggetto reale è l’accertamento della correttezza dell’operato della banca.

Ho allegato solo alcuni documenti perché gli altri li ha già la banca, e la banca non ha risposto al ricorso: vinco comunque?

No. Per il Collegio di Coordinamento, nell’esercizio del potere di sospensione del procedimento per integrare l’istruttoria, il Collegio non è tenuto a individuare e richiedere tutta la documentazione astrattamente necessaria o utile alla parte per soddisfare l’onere della prova, e la natura dispositiva del procedimento impone di decidere sulla base dei fatti allegati e delle prove fornite dalle parti, senza che l’organo decidente possa surrogarsi nella ricerca della verità (ABF Coll. Coord. 9724/2026).

È inammissibile il ricorso privo della documentazione su cui si fondano le domande, e non esonera dall’onere di allegarla la circostanza che l’intermediario la possieda già (ABF Palermo 3652/2026).

La contumacia dell’intermediario non rende indiscriminatamente provati tutti i fatti allegati dal ricorrente (ABF Milano 87/2026). Per ABF Bologna 1127/2026 la mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell’intermediario contrasta con gli obblighi di correttezza e cooperazione e può essere valutata sotto il profilo della mancata cooperazione allo svolgimento della procedura. Nel procedimento non è ammessa la prova testimoniale: la disponibilità del gestore a confermare i fatti non ha rilievo probatorio (ABF Milano 1426/2026).

Ho dimenticato di chiedere una cosa nel ricorso: posso aggiungerla nelle repliche?

No. Le repliche servono a ribadire e puntualizzare le posizioni già espresse, non a introdurre domande nuove (ABF Roma 2488/2026). È preclusa ogni mutatio libelli: non sono ammissibili domande che introducano un petitum diverso e più ampio o una causa petendi non prospettata, mentre resta consentita la mera puntualizzazione delle domande già formulate (ABF Milano 2294/2026).

Nei casi decisi sono state dichiarate inammissibili la domanda di estinzione parziale anticipata (ABF Roma 393/2026), quella di rimborso delle spese di assistenza legale (ABF Roma 2158/2026) e le domande risarcitorie o restitutorie diverse da quelle del ricorso (ABF Milano 3368/2026). La domanda introdotta per la prima volta nelle repliche è tardiva, perché l’oggetto del procedimento è già definito (ABF Palermo 857/2026).

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

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Competenza

Fin dove arriva l’Arbitro: tempo, valore, cause pendenti e poteri

I limiti che le decisioni commentate pongono alla cognizione dell’ABF: epoca dei fatti, importo, procedimenti giudiziari, tipo di pronuncia.

sestoanno prima del ricorsolimite oltre il quale l’Arbitro non esamina operazioni o comportamenti anteriori, secondo ABF Milano 8014/2026
200.000euroimporto massimo delle domande di pagamento, secondo ABF Milano 4163/2026 e ABF Bologna 1751/2026
Il contratto che contesto è di dieci anni fa: l’Arbitro può ancora occuparsene?

Solo in parte. Non possono essere sottoposte all’Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso (ABF Milano 8014/2026, ABF Milano 1766/2026). Se il rapporto è sorto prima di quel limite, l’Arbitro conosce degli effetti prodotti dopo il limite, ma resta escluso l’esame dei vizi genetici del contratto, anche solo in via incidentale (ABF Milano 8014/2026, ABF Milano 1184/2026).

Decide il petitum: se la domanda investe l’invalidità genetica del contratto la cognizione è preclusa, se riguarda effetti prodottisi dopo il limite la competenza sussiste (ABF Palermo 3009/2026, ABF Milano 1184/2026).

Sul rilievo della data di inizio del rapporto le formulazioni divergono. Per ABF Milano 2684/2026, quando i rapporti dedotti sono iniziati o conclusi prima del sessennio, l’incompetenza temporale assume carattere assorbente e impedisce l’esame della domanda di indennizzo; nel caso deciso i rapporti erano conclusi ben prima del sessennio. Per ABF Milano 2857/2026 il limite si riferisce all’operazione o al comportamento contestato, non alla semplice apertura o durata del rapporto: l’Arbitro può esaminare rapporti risalenti, purché l’evento contestato si collochi entro il sessennio, ma il limite non si aggira con una domanda formalmente attuale che, per essere decisa, imponga la ricostruzione analitica di operazioni contabili verificatesi oltre il periodo di competenza.

Il termine ha natura decadenziale e non prescrizionale, sicché gli atti interruttivi non ne sospendono il decorso (ABF Bologna 1141/2026); per i vizi genetici il limite opera anche quando il rapporto è ancora in corso e la contestazione riguarda il saldo, e l’imprescrittibilità dell’azione di nullità non lo elide (ABF Palermo 3009/2026). L’eccezione è rilevabile d’ufficio, anche senza contestazione dell’intermediario (ABF Bologna 241/2026).

Il danno che ho subito supera 200.000 euro: posso chiedere all’Arbitro solo una parte e agire in tribunale per il resto?

Non se ti riservi di agire per il resto. Per restare nella competenza dell’Arbitro, la domanda di pagamento non deve superare 200.000 euro (ABF Milano 4163/2026): occorre contenere la pretesa entro la soglia e rinunciare espressamente a far valere altrove la maggior pretesa, e la dichiarazione di riservarsi di agire in giudizio per l’importo eccedente non basta (ABF Bologna 1751/2026, ABF Milano 4466/2026). Il contenimento deve essere espresso già nel ricorso e non si ricava da una domanda subordinata di importo inferiore (ABF Milano 4163/2026).

Per ABF Milano 4406/2026 chi chiede soltanto la somma massima, con espressa riserva di agire separatamente per il residuo, fraziona consapevolmente la domanda e abusa dello strumento, e il ricorso è inammissibile per incompetenza per valore. La dichiarazione resa solo in sede di repliche di voler perseguire il risarcimento in sede giudiziale per l’intero ammontare non sana il difetto (ABF Bologna 4238/2026). Per ABF Milano 3365/2026 la clausola di contenimento è inammissibile quando non sono individuate le operazioni oggetto della pretesa e, correlativamente, quelle escluse, perché petitum e causa petendi restano indeterminati; per ABF Milano 4692/2026 è inammissibile il ricorso che investe congiuntamente l’insieme delle operazioni contestate, così da superare il limite di valore. Sul versante opposto, le pretese economiche di valore manifestamente irrisorio sono rigettate per futilità (ABF Milano 8192/2026).

Ho già una causa in tribunale sulla stessa vicenda, o c’è un procedimento penale: posso rivolgermi anche all’ABF?

No: se la controversia è già stata sottoposta all’autorità giudiziaria il ricorso è inammissibile e il Collegio non ne esamina il merito (ABF Roma 2870/2026). Basta la pendenza del giudizio, senza bisogno di una decisione definitiva (ABF Milano 2990/2026). Vale anche per il procedimento penale: l’inammissibilità prescinde dalla costituzione di parte civile (ABF Roma 321/2026) e ricorre quando le circostanze da accertare coincidono almeno in parte con l’istanza sottoposta all’Arbitro (ABF Roma 3704/2026).

Sull’estensione della preclusione le decisioni divergono. Secondo ABF Milano 2990/2026 serve una domanda giudiziale sostanzialmente coincidente per causa petendi e petitum, anche se proposta con formule diverse, e la preclusione non ricorre se l’azione è diretta verso un terzo o riguarda un titolo di responsabilità diverso. Secondo ABF Milano 83/2026 la litispendenza rileva in senso ampio e comprende anche la connessione per comunanza parziale delle domande; per ABF Roma 3704/2026 bastano aree di giudizio comuni, tali che la decisione arbitrale possa incidere sul procedimento pendente; per ABF Bari 534/2026 la preclusione opera anche in assenza di piena coincidenza delle domande, quando la questione dedotta davanti al giudice ordinario costituisce antecedente logico della vicenda sottoposta all’Arbitro e rientra nel perimetro della sua cognizione.

Il ricorso è inammissibile anche quando le questioni sono già state decise dall’autorità giudiziaria: nel caso deciso erano state rigettate in tre gradi di giudizio (ABF Bari 4176/2026). Sulle impugnazioni delle sentenze vedi la guida su causa persa: appello, Cassazione e revocazione.

La banca mi ha notificato un decreto ingiuntivo o un pignoramento: posso ancora rivolgermi all’ABF?

Se la vicenda è la stessa, il ricorso è inammissibile. Rientrano tra le controversie sottoposte all’autorità giudiziaria anche i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione (ABF Bari 4176/2026), e il ricorso è inammissibile se hai sottoposto al giudice, anche in via monitoria, la medesima vicenda sostanziale (ABF Milano 5165/2026).

Il decreto ingiuntivo non opposto, o la cui opposizione sia stata rinunciata, ha efficacia di giudicato sostanziale sull’esistenza del credito azionato e sull’inesistenza di fatti impeditivi o modificativi anteriori al ricorso per ingiunzione (ABF Palermo 1398/2026); in assenza di fatti sopravvenuti impedisce un ricorso di oggetto analogo (ABF Roma 1112/2026).

Se la contestazione riguarda il modo in cui la banca ha eseguito un pignoramento presso terzi sulle somme depositate sul conto, l’Arbitro non è competente: per ABF Roma 1649/2026 il vincolo apposto su un bonifico in ingresso in favore della procedura esecutiva attua un provvedimento giudiziario e le contestazioni vanno proposte nel processo esecutivo, con opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi.

Per ABF Napoli 4415/2026 è inammissibile il ricorso che investe la condotta dell’intermediario nella fase precontrattuale e i conteggi posti a fondamento della pretesa creditoria, se su quella vicenda è già intervenuta l’autorità giudiziaria con un decreto ingiuntivo ritualmente notificato: il Collegio non può sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del giudice. Su termini e opposizione vedi la guida su decreto ingiuntivo e opposizione; sul pignoramento vedi la guida su pignoramenti ed esecuzione.

Voglio che l’Arbitro obblighi la banca a concedermi un prestito, a rifare il piano di ammortamento o ad annullare il contratto: può farlo?

No. L’Arbitro può emanare pronunce di accertamento e di corresponsione di somme di denaro (ABF Milano 793/2026, ABF Bologna 1517/2026), non pronunce costitutive né condanne a un facere infungibile (ABF Milano 793/2026, ABF Roma 393/2026, ABF Bologna 1517/2026). Per ABF Roma 393/2026 le Disposizioni della Banca d’Italia gli attribuiscono il solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà.

Sono state dichiarate inammissibili la domanda di condanna alla stipula di un contratto di finanziamento, formulata senza alcuna domanda risarcitoria (ABF Milano 793/2026), quella di ottenere la concessione di un prestito o l’imposizione di una condotta futura all’intermediario (ABF Bologna 1517/2026), quella di riformulare il piano di ammortamento e il saggio di interesse (ABF Roma 393/2026) e quella di annullamento del contratto di finanziamento per vizio del consenso (ABF Bologna 2723/2026).

Sulla riqualificazione della domanda le decisioni divergono. Secondo ABF Napoli 2620/2026 la domanda che chiede letteralmente una pronuncia costitutiva o una condanna a un facere infungibile può essere riqualificata come domanda di mero accertamento dell’illegittimità della condotta dell’intermediario, quando petitum e causa petendi sono sufficientemente determinati e la causa verte su diritti, obblighi e facoltà; secondo ABF Napoli 1058/2026 può essere riqualificata come domanda di accertamento della legittimità della condotta la domanda che chieda di invitare l’intermediario a un’attività; per ABF Bologna 36/2026 la richiesta di condanna a un facere infungibile è riqualificabile, in virtù del principio di conservazione della domanda, come domanda di accertamento della legittimità della condotta dell’intermediario; per ABF Palermo 3958/2026 l’arbitro può riqualificare la domanda costitutiva in domanda di mero accertamento, nei limiti della decifrazione della volontà del ricorrente e senza integrazioni additive. Secondo ABF Bologna 2723/2026 la domanda di annullamento per vizio del consenso non può essere riqualificata d’ufficio. Per ABF Milano 8192/2026 la domanda di mero accertamento dell’illegittimità di una condotta, priva di una correlata pretesa restitutoria o risarcitoria, esula dall’ambito delle statuizioni dell’Arbitro.

Per ABF Milano 4165/2026 la domanda di applicare con effetto retroattivo le condizioni più favorevoli promesse in fase di trattativa è una pronuncia costitutiva ed esula dalla competenza dell’ABF, ma l’inammissibilità non esclude il sindacato sulla condotta dell’intermediario, che risponde a titolo precontrattuale o contrattuale quando omette di fornire informazioni tempestive, chiare ed esaurienti. Per ABF Roma 395/2026 non rientra nella competenza dell’ABF la domanda di annullamento di un contratto di conto corrente per incapacità naturale del sottoscrittore, che ha natura costitutiva.

Voglio che la banca sia sanzionata, o che l’Arbitro trasmetta gli atti ad altre Autorità: lo fa?

No. L’Arbitro può emanare pronunce di accertamento e di corresponsione di somme di denaro, ma non provvedimenti sanzionatori (ABF Milano 793/2026): non è titolare di poteri sanzionatori in senso proprio e non può irrogare misure afflittive di natura amministrativa o disciplinare (ABF Milano 4164/2026). Sono estranee alla sua cognizione la domanda di irrogare sanzioni all’intermediario e l’istanza di annullare le decisioni dei Collegi, per le quali le Disposizioni prevedono solo la correzione per omissioni o errori materiali o di calcolo (ABF Roma 2488/2026).

È inammissibile anche la domanda di trasmettere gli atti ad altre Autorità, attività estranea ai poteri conferiti all’Arbitro dalle Disposizioni della Banca d’Italia (ABF Milano 3248/2026). Per ABF Milano 3823/2026 l’Arbitro non dispone di poteri sanzionatori né può rivolgere segnalazioni alle autorità competenti o all’autorità giudiziaria penale, e la relativa domanda è inammissibile. Secondo la stessa decisione il rigetto del ricorso non esclude il rilievo, in via incidentale, di possibili responsabilità da contatto sociale per violazione dei doveri di buona fede e correttezza, con il conseguente monito all’intermediario.

La firma sul contratto di finanziamento non è mia: l’Arbitro può dichiarare il contratto falso?

No, se l’accertamento serve a dichiarare l’inesistenza del contratto per non autenticità della sottoscrizione. Un simile accertamento esula dalla competenza per materia dell’Arbitro e richiede gli strumenti del processo civile, come il disconoscimento della scrittura privata o la querela di falso, oppure la sede penale (ABF Bari 1893/2026); per ABF Bari 3345/2026 vale quando la difformità non è rilevabile a prima vista (ictu oculi). L’Arbitro può valutare la falsità della firma solo in via incidentale, per apprezzare la diligenza dell’intermediario (ABF Bari 1893/2026, ABF Bari 870/2026).

Incombe sul ricorrente l’onere di provare la non autenticità della firma, eventualmente con il parere di un esperto calligrafo; nel caso deciso la contestazione, avanzata a oltre tre anni dalla stipula e dall’avvio dell’esecuzione, è stata ritenuta tardiva e non idonea a fondare l’accoglimento (ABF Bari 3345/2026). Per il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, l’uso del dispositivo si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria: chi nega di avere firmato deve dimostrare che altri hanno abusivamente utilizzato il dispositivo a sua insaputa e contro la sua volontà (ABF Bari 870/2026).

Posso rivolgermi all’ABF per qualsiasi lite con la mia banca, anche se riguarda i punti della carta, un testamento o le tasse?

No. All’Arbitro possono essere sottoposte solo le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari: se la domanda investe in via pregiudiziale altri oggetti, il ricorso è inammissibile per incompetenza per materia, anche quando le parti sono cliente e banca (ABF Palermo 5008/2026, ABF Palermo 5068/2026).

Nei casi decisi sono rimaste fuori la fruizione dei punti premiali maturati con l’utilizzo delle carte di credito (ABF Milano 26/2026), l’applicabilità di agevolazioni economiche previste da una circolare interna del datore di lavoro (ABF Palermo 5008/2026) o dell’intermediario a favore del personale proveniente da altro istituto (ABF Palermo 5068/2026), l’interpretazione di una disposizione testamentaria per accertare l’esistenza e la consistenza dei diritti ereditari (ABF Torino 1538/2026), l’attività interpretativa sulle disposizioni testamentarie che diventano materia del contendere e non un mero prodromo incidentale (ABF Napoli 266/2026) e l’individuazione e l’interpretazione della normativa fiscale applicabile a un determinato rapporto (ABF Napoli 3884/2026).

Esula dalla competenza anche la domanda che presuppone di valutare il contenuto e la portata dei decreti di nomina dell’amministratore di sostegno (ABF Milano 4164/2026). Per ABF Palermo 3985/2026 le contestazioni sull’esattezza dell’adempimento di un piano del consumatore omologato dal giudice esulano dalla competenza per materia dell’Arbitro e vanno sottoposte, sotto la vigilanza dell’OCC, al giudice investito della procedura; sul sovraindebitamento vedi la guida su troppi debiti e sovraindebitamento.

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Dopo la decisione

Dopo la decisione dell’Arbitro

Che valore ha la pronuncia, quando il ricorso si chiude prima, come si corregge un errore e se si può ripresentare.

La banca non ha rispettato la decisione dell’ABF a mio favore: posso costringerla a pagare?

Per ABF Palermo 3584/2026 non attraverso la decisione dell’Arbitro: la cognizione dell’Arbitro è di mero accertamento e le sue pronunce sono incoercibili. Per ABF Milano 793/2026 e ABF Bologna 1517/2026, invece, l’Arbitro può emanare pronunce di accertamento e di corresponsione di somme di denaro.

Sul valore della decisione le formulazioni divergono. Per ABF Bologna 1614/2026 le pronunce ABF non fanno stato tra le parti come le sentenze dell’autorità giudiziaria; per ABF Palermo 3471/2026 la decisione comunicata alle parti non può essere modificata e la questione implicitamente connessa a una già accertata da un precedente ricorso ABF è coperta dal giudicato.

Non sono soddisfatto della decisione dell’ABF: posso ripresentare il ricorso, magari con altri argomenti?

No, se riproponi la stessa questione. Il ne bis in idem opera anche davanti all’Arbitro: è inammissibile il secondo ricorso che riproponga la stessa questione già decisa nel merito, con identità di parti, petitum e causa petendi (ABF Bologna 1614/2026). Il ricorrente in tutto o in parte insoddisfatto non può riproporre il ricorso davanti allo stesso o ad altro Collegio, e l’efficacia della decisione si estende a quanto avrebbe potuto dedurre, se le ragioni non dedotte sono un antecedente logico necessario della pronuncia (ABF Palermo 3471/2026).

È inammissibile anche il ricorso che riproponga con argomenti diversi questioni già scrutinate (ABF Milano 3729/2026), e la coincidenza dell’oggetto e della ragione della domanda prevale sulla diversità del rappresentante che assiste il ricorrente (ABF Bari 2807/2026). Per le doglianze che si assumono nuove è inammissibile il ricorso presentato senza un nuovo reclamo (ABF Milano 3729/2026).

Sull’efficacia della precedente decisione le formulazioni divergono: per ABF Palermo 3471/2026 la questione implicitamente connessa a una già accertata da un precedente ricorso ABF è coperta dal giudicato, mentre per ABF Bologna 1614/2026 le pronunce ABF non fanno stato tra le parti come le sentenze e per ABF Milano 3729/2026 l’assenza di autorità di cosa giudicata non impedisce di applicare il ne bis in idem. Per ABF Napoli 3314/2026 il ne bis in idem non opera quando la nuova domanda, pur fondata sui medesimi fatti, ha a oggetto un provvedimento diverso da quello già esaminato. Il ricorso dichiarato inammissibile in rito non preclude la riproposizione della domanda dopo un reclamo correttamente esperito (ABF Palermo 4278/2026).

La decisione contiene un errore sull’importo o sulle operazioni contestate: posso chiedere di correggerla?

Sì, ma solo nei limiti della correzione, che non è un riesame del merito. Per il Collegio di Coordinamento è inammissibile l’istanza di correzione che, in luogo di un errore materiale o di un’omissione, censura in sostanza la valutazione probatoria compiuta dal Collegio (ABF Coll. Coord. 9724/2026). La decisione comunicata non può essere modificata nel merito: la correzione è ammessa esclusivamente per omissioni o errori materiali o di calcolo, non è un mezzo di gravame e non serve a ottenere un nuovo esame della controversia (ABF Milano 8053/2026).

Per ABF Milano 8053/2026 è emendabile l’indicazione erronea di un dato di fatto estraneo al processo valutativo del Collegio, mentre non è correggibile l’omessa indicazione di un elemento che, per la sua irrilevanza rispetto alla ratio decidendi, non incide sul contenuto sostanziale della statuizione.

Sulle allegazioni e sui documenti le formulazioni differiscono. Per ABF Milano 3521/2026 l’istanza di correzione è ammessa nei soli limiti degli errori materiali e di calcolo, nonché delle allegazioni o dei documenti non considerati, e non può essere un mezzo per sollecitare un riesame nel merito. Per ABF Bologna 2819/2026 in sede di correzione non possono essere esaminate nuove allegazioni documentali.

Per ABF Napoli 8035/2026 la correzione opera sulla motivazione e sul dispositivo ogni volta che l’inesattezza investa l’una e l’altro: la rettifica del numero delle operazioni contestate e dell’importo liquidato ripristina la corrispondenza tra la regola applicata e il dispositivo, e l’omessa indicazione degli interessi legali riconosciuti in motivazione è un errore emendabile, perché il dispositivo deve recepire integralmente l’accertamento del Collegio. Per ABF Milano 13/2026 è correggibile l’errore materiale nella quantificazione del danno, quando l’operazione aritmetica indicata in motivazione non corrisponde al risultato esposto. Per ABF Milano 3521/2026 la correzione del dispositivo è possibile quando l’errore attiene al riferimento temporale delle operazioni escluse dal rimborso, senza che ne risulti modificato l’importo complessivo riconosciuto.

Per ABF Milano 8055/2026 e ABF Milano 8054/2026 è correggibile come errore materiale l’omessa considerazione dei rimborsi corrisposti al cliente dopo la presentazione del ricorso, quando vi è sostanziale corrispondenza tra l’importo dovuto e quello versato: il Collegio accoglie l’istanza e dichiara la parziale cessazione della materia del contendere.

Dopo il ricorso la banca mi ha pagato quello che chiedevo: il procedimento prosegue?

Se il pagamento soddisfa la tua pretesa, il procedimento si chiude senza decisione nel merito. Per ABF Milano 1968/2026 la cessazione della materia del contendere si verifica quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’interesse delle parti a una pronuncia di merito, per esempio perché il resistente soddisfa le pretese del ricorrente o le parti raggiungono un accordo transattivo; la dichiarazione del ricorrente che attesta il riscontro soddisfacente e revoca la richiesta prova pienamente quel venir meno.

Per ABF Palermo 3584/2026 l’offerta di pagamento che coincide con la richiesta conciliativa del cliente e con quanto il Collegio avrebbe liquidato nel merito determina la cessazione; poiché la cognizione dell’Arbitro è di mero accertamento e le sue pronunce sono incoercibili, l’offerta satisfattiva assume un’efficacia superiore alla decisione stessa dell’Organo.

Se il pagamento soddisfa solo una parte delle domande, la cessazione riguarda quel punto. Per ABF Milano 1331/2026, se l’intermediario accredita il controvalore del bonifico dopo la proposizione del ricorso, la cessazione è dichiarata sul punto dell’accredito, mentre la domanda risarcitoria per la temporanea indisponibilità dei fondi resta soggetta all’onere della prova. Per ABF Bari 2417/2026 il rimborso intervenuto in corso di causa non fa venir meno l’interesse alla decisione per le ulteriori pretese già formulate nel ricorso. Per ABF Bologna 1673/2026 la cessazione non può essere dichiarata se il ricorrente non aderisce alla proposta di controparte, perché il suo interesse non è integralmente soddisfatto. Per ABF Palermo 3609/2026, se l’intermediario ha corrisposto una somma costituente parte del domandato e il ricorrente, tramite il procuratore, ha confermato di non voler proseguire per la differenza, il procedimento si conclude con la cessazione della materia del contendere, che non acquista efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.

Sulla documentazione e sui chiarimenti forniti dopo il deposito del ricorso le decisioni divergono. Per ABF Milano 3537/2026, se l’intermediario consegna integralmente nel corso del procedimento la documentazione richiesta, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcun interesse sostanziale alla decisione nel merito. Per ABF Palermo 1400/2026 il riscontro dell’intermediario intervenuto solo dopo il deposito del ricorso non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere; quando il reclamo è rimasto senza risposta e i chiarimenti e la documentazione richiesti sono stati forniti solo nel corso del procedimento, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla restituzione del contributo di avvio della procedura.

Cosa non decide

Cosa l’Arbitro non decide, o decide solo in parte: investimenti, titoli, polizze e crediti d’imposta

Le materie che le decisioni commentate collocano fuori dalla competenza dell’ABF o dividono con altri organismi.

La banca mi ha fatto comprare azioni, obbligazioni o una gestione patrimoniale e ho perso dei soldi: posso fare ricorso all’ABF?

Non se la doglianza riguarda un servizio o un’attività di investimento. Le controversie che attengono ai servizi e alle attività di investimento sono escluse dalla competenza dell’ABF e spettano all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, e il ricorso presentato all’ABF è inammissibile (ABF Milano 1688/2026, ABF Milano 1562/2026). Il riparto si determina in base alla natura sostanziale della doglianza, non alla qualificazione data dal ricorrente (ABF Milano 1562/2026): formulare la doglianza come carenza informativa o inadeguatezza dell’operazione non ne muta la qualificazione (ABF Milano 135/2026).

Sono escluse dalla competenza dell’ABF le doglianze sul collocamento di uno strumento finanziario e sul rispetto degli obblighi informativi previsti dall’art. 21 TUF (ABF Milano 135/2026). Per ABF Roma 2487/2026 la mancata esecuzione di un ordine di vendita di strumenti finanziari esula dalla competenza dell’ABF e rientra in quella dell’ACF, anche quando la doglianza sia formulata come violazione dell’art. 21 TUF e della normativa MiFID. La gestione di portafogli rientra tra i servizi e le attività di investimento (ABF Milano 1688/2026). Il contratto FX Forward, con cui la banca si impegna a bloccare il valore del cambio tra due valute a una data futura, integra un contratto derivato riconducibile ai prodotti finanziari elencati nell’allegato I, sez. C, del d.lgs. 58/1998, e le doglianze sulla trasparenza dell’informativa e sui vizi genetici della stipula sono escluse dalla cognizione dell’ABF (ABF Milano 3866/2026). Anche la contestazione della sospensione del servizio di trading, con il conseguente mancato acquisto di titoli, esula dalla competenza dell’ABF, pure se la condotta è stata determinata dall’applicazione della normativa sull’adeguata verifica rafforzata antiriciclaggio: individua la competenza l’oggetto effettivo della domanda, non la causa della condotta contestata (ABF Palermo 832/2026).

Per ABF Milano 4543/2026 il criterio discriminante è il petitum sostanziale, non il rapporto contrattuale a monte: rientra nella cognizione dell’ABF la domanda di rimborso delle rate di un piano di accumulo addebitate sul conto corrente, quando la contestazione investe le modalità di addebito e non la prestazione del servizio di investimento in sé, mentre è estranea alla competenza dell’Arbitro la richiesta di documentazione relativa a ordini di acquisto, sottoscrizione, vendita e incasso di prodotti di investimento, che non costituisce documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 TUB.

Sono socio di una banca popolare o di credito cooperativo, o erede di un socio, e voglio la liquidazione delle azioni: decide l’ABF?

Non sui profili societari. La controversia sul diritto al rimborso delle somme derivanti dalla liquidazione delle azioni di una banca di credito cooperativo, dopo l’esclusione del socio, attiene al rapporto societario e non a un’operazione o a un servizio bancario o finanziario: la pretesa trova titolo nello status di socio e l’ABF è incompetente (ABF Bari 4467/2026).

Per le azioni di una banca popolare cadute in successione il riparto tra ABF e ACF segue il petitum sostanziale: l’ABF è competente sui profili di gestione bancaria della pratica successoria, l’ACF quando si discute della possibilità di liquidare le somme in forza delle norme sull’investimento, e nessuno dei due sui profili squisitamente societari, come le condizioni statutarie per la liquidazione delle partecipazioni dei soci (ABF Palermo 1746/2026).

La banca mi ha applicato un’imposta su una vendita di titoli, o non mi rilascia la certificazione delle minusvalenze: posso rivolgermi all’ABF?

Dipende dalla questione. La controversia che investe l’interpretazione e l’applicazione della normativa tributaria esula dalla competenza dell’ABF, anche se riferita al rapporto privatistico tra banca e cliente: conta la natura del diritto affermato con la domanda, non la complessità tecnica della questione fiscale (ABF Palermo 590/2026). Sono state dichiarate inammissibili la contestazione sull’imposta sul capital gain (ABF Bologna 2216/2026), quella sulla nozione di “medesimo rapporto” ai fini della compensazione delle minusvalenze (ABF Roma 4256/2026) e quella su un prelievo fiscale ritenuto illegittimo (ABF Napoli 3884/2026).

Restano nella competenza dell’Arbitro gli obblighi informativi dell’intermediario in tema di imposizione fiscale, purché funzionali a scelte consapevoli del cliente (ABF Palermo 590/2026). L’obbligo di rilasciare la certificazione delle minusvalenze è riconosciuto, ma la sua concreta estensione non può essere accertata dall’ABF quando impone di definire il perimetro della disciplina fiscale (ABF Roma 4256/2026). Per ABF Roma 3389/2026 il rilascio della certificazione delle minusvalenze presuppone la chiusura del rapporto o un atto di cessione, e non è imputabile alla banca l’impossibilità di scaricare titoli di emittente in default finché la banca depositaria non ne confermi la definitiva estinzione. L’intermediario che, alla chiusura del conto corrente collegato a un deposito titoli, non rilascia con diligenza la certificazione delle minusvalenze richiesta dal cliente viola i canoni di correttezza e diligenza professionale, ma il risarcimento presuppone la prova dell’esistenza del pregiudizio; il rilascio in corso di procedura fa cessare la materia del contendere sul rilascio, senza esonerare l’intermediario dalle spese della procedura (ABF Palermo 5291/2026; nel caso deciso, le spese per la presentazione del ricorso, mentre le spese di assistenza legale sono state negate).

Ho chiesto di trasferire i miei titoli a un’altra banca e il trasferimento è andato per le lunghe: decide l’ABF o l’ACF?

Decide l’ABF se il danno è dedotto come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento degli obblighi tipicamente connessi alla natura bancaria del contratto di deposito; non integra la competenza dell’ACF, perché non si verte in ipotesi di perdita di chance riconducibile alle attività di investimento (ABF Milano 1983/2026).

Per ABF Roma 1592/2026 il ritardo nell’attivazione della procedura di trasferimento integra un inadempimento contrattuale, che però non comporta automaticamente il risarcimento: il richiedente deve provare la sussistenza e l’entità del pregiudizio. Anche per ABF Milano 146/2026 la domanda risarcitoria per il ritardo nel trasferimento dei titoli presuppone la dimostrazione dell’esistenza e dell’entità del danno, che non può essere invocato in re ipsa.

Diversa è la contestazione sulle modalità e sulle tempistiche di liquidazione di una gestione di portafogli, con domanda risarcitoria fondata sulla perdita di valore degli strumenti finanziari nel periodo di asserito ritardo: per ABF Napoli 1116/2026 la competenza si individua dal contenuto sostanziale della doglianza, la contestazione rientra tra i servizi e le attività di investimento e il ricorso all’ABF è inammissibile. Per ABF Bari 274/2026 anche il ritardo nella liquidazione di titoli compresi in una gestione patrimoniale e vincolati a pegno a garanzia di un’apertura di credito investe la prestazione di servizi di investimento e non un servizio di natura bancaria, e il ricorso è inammissibile per difetto di competenza per materia. Per ABF Milano 1562/2026 rientrano nei servizi e nelle attività di investimento, e quindi nella competenza dell’ACF, anche la perdita di valore dei titoli nelle more del trasferimento del portafoglio.

La banca mi ha fatto sottoscrivere una polizza insieme al finanziamento o alla carta: se ho un problema con la polizza, decide l’ABF?

Le decisioni del sito non sono uniformi. Secondo ABF Napoli 4049/2026 e ABF Roma 2670/2026 l’ABF può conoscere dei rapporti assicurativi accessori e strumentali al finanziamento limitatamente alla fase genetica, per esempio per la violazione dei doveri di informazione precontrattuale e del principio di adeguatezza (ABF Roma 2670/2026); non può decidere sulla corretta esecuzione della polizza (ABF Napoli 4049/2026, ABF Palermo 3583/2026).

Secondo ABF Milano 2023/2026 le controversie su un contratto di assicurazione, comprese le richieste di copia della documentazione contrattuale, non rientrano nella competenza dell’ABF; nel caso deciso la polizza vitalizio non era collegata ad alcun contratto o servizio bancario o finanziario.

Per ABF Palermo 3583/2026 la stipula della polizza contestualmente a un finanziamento non basta a radicare la competenza dell’Arbitro, quando il contratto assicurativo non risulta connesso al finanziamento e copre rischi diversi da quelli del credito. La gestione di un sinistro su una copertura accessoria a una carta di pagamento esula dalla competenza quando il servizio assicurativo è disciplinato da un contratto autonomo e da una normativa di settore distinta (ABF Milano 4631/2026). La contestazione sulla validità e sulla contabilizzazione del versamento di un premio aggiuntivo di polizza vita investe il rapporto assicurativo e va rivolta alla compagnia: la banca che ha collocato il prodotto e ha eseguito l’addebito in conto in conformità al mandato ricevuto è priva di legittimazione passiva (ABF Torino 3085/2026).

Su come funziona l’Arbitro Assicurativo vedi la guida su truffe bancarie, assicurazioni e consumatore; per le polizze abbinate al mutuo vedi la guida su mutuo, surroga, estinzione e polizze.

Ho ceduto alla banca i crediti d’imposta del Superbonus e il pagamento non arriva, o la banca ha rifiutato la cessione: posso fare ricorso all’ABF?

In parte. La cessione di crediti d’imposta non esclude di per sé la competenza dell’ABF (ABF Bologna 910/2026, ABF Roma 4658/2026). La competenza è esclusa quando la domanda implica o presuppone l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, per esempio quando si discute di procedure e presupposti del riconoscimento del credito (ABF Bologna 910/2026) o dell’idoneità della documentazione prodotta per ottenere la cessione (ABF Bologna 937/2026). Resta sindacabile la condotta dell’intermediario nelle vicende attuative del negozio di cessione, a valle della disponibilità dei crediti già maturati (ABF Bologna 1323/2026).

Per ABF Roma 4658/2026, quando la controversia verte sulle clausole del contratto e sui termini convenuti per il perfezionamento della cessione, la cognizione spetta all’Arbitro. Per ABF Roma 2580/2026 la banca che pubblicizza un’offerta di acquisto di crediti d’imposta indicando tempi celeri di pagamento e un controvalore determinato risponde a titolo di responsabilità precontrattuale se, in concreto, subordina la cessione a tempi più lunghi e riconosce un corrispettivo inferiore; i ritardi dei soggetti tecnici incaricati dell’asseverazione e del visto di conformità sono imputabili all’intermediario, che se ne avvale in virtù di un rapporto di mandato. Per ABF Milano 4069/2026 la valutazione sull’acquisto del credito e sulla concessione del finanziamento rientra nell’autonomia discrezionale dell’intermediario, non essendovi obbligo di concessione o di rimodulazione del credito.

Per ABF Bologna 36/2026 la competenza resta ferma quando la domanda si limita all’analisi della condotta dell’intermediario sotto il profilo civilistico, senza implicare l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, e l’intermediario risponde, ai sensi dell’art. 1228 c.c., dei fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si avvale, compresi i provider fiscali incaricati della due diligence. Per ABF Milano 4068/2026 è inammissibile per difetto di competenza il ricorso che, per accertare l’inadempimento dell’intermediario nella gestione della cessione, richiede valutazioni sulla corretta applicazione della normativa fiscale e sull’individuazione dello strumento operativo corretto in presenza di anomalie nelle asseverazioni e nei visti di conformità. Nel caso deciso da ABF Roma 3805/2026 il rifiuto dei crediti d’imposta, derivato dal loro errato caricamento in una pratica diversa e seguito dal ripristino ottenuto dopo la proposizione del ricorso, è stato ritenuto illegittimo e inadempimento contrattuale dell’intermediario. Per i lavori e i rapporti con l’impresa vedi la guida su lavori in casa e Superbonus.

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Spese e danni

Spese legali e danni: quando l’Arbitro li riconosce e quando li nega

Le decisioni che riconoscono il rimborso delle spese di assistenza professionale e quelle che lo negano, con le condizioni indicate nelle massime, e la prova che serve per i danni.

Per fare ricorso all’ABF mi serve un avvocato?

L’assistenza di un difensore non è obbligatoria: costituisce una facoltà del ricorrente (ABF Torino 1658/2026). Le spese di assistenza professionale sono il frutto di una scelta rimessa alla libera determinazione del cliente e, in linea generale, non sono poste a carico dell’intermediario soccombente (ABF Torino 4087/2026).

Per ABF Napoli 8036/2026 la correzione per errore materiale può riguardare il riconoscimento delle spese legali, quando il ristoro sia stato attribuito a un ricorrente che ha agito senza l’assistenza di un difensore. Per il gratuito patrocinio e le spese di lite nei giudizi davanti al giudice vedi la guida su gratuito patrocinio e spese di lite.

Ho vinto davanti all’Arbitro: la banca deve rimborsarmi le spese dell’avvocato?

Solo in presenza di specifiche circostanze. In linea generale le spese di assistenza professionale non sono poste a carico dell’intermediario soccombente; possono essere riconosciute al ricorrente la cui domanda sia stata accolta, come danno emergente risarcibile, quando il comportamento dell’intermediario ha reso oggettivamente necessaria la presenza di un difensore (ABF Torino 4087/2026).

Le condizioni indicate dalle decisioni non coincidono del tutto: un comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico (ABF Torino 1658/2026); la particolare complessità della controversia, che ha reso necessaria l’assistenza di un legale (ABF Bologna 1999/2026).

Per ABF Palermo 3604/2026 il rimborso presuppone la prova di un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario e di un pregiudizio documentato; per ABF Palermo 1361/2026 le spese sono risarcibili solo se documentate e se l’intermediario ha tenuto tale comportamento; per ABF Bologna 1673/2026 solo se il ricorrente dimostra che l’assistenza del professionista è stata resa necessaria da un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario; per ABF Palermo 5013/2026 solo se tale comportamento ha reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista. Per ABF Palermo 5285/2026 le spese sono rimborsabili solo in presenza di oggettiva necessità del ricorso al legale; per ABF Palermo 5002/2026, in tema di rifiuto del credito, solo se il comportamento dell’intermediario risulta gravemente scorretto o ingiustificatamente dilatorio e l’apporto del professionista oggettivamente necessario.

Le spese di assistenza legale non sono rimborsabili quando la controversia non presenta particolare complessità (ABF Bologna 2213/2026); in un contenzioso seriale non sono retrocedibili, salvo necessità di difesa per particolare complessità o condotta gravemente scorretta dell’intermediario (ABF Bologna 2569/2026). Per ABF Bari 2417/2026 le spese di assistenza legale, necessarie e documentate, possono essere ristorate in via equitativa.

Sulla prova del pregiudizio le decisioni divergono: ABF Palermo 3604/2026, ABF Palermo 1361/2026 e ABF Bari 2417/2026 richiedono un pregiudizio o spese documentati, mentre per ABF Torino 1658/2026 la condotta dell’intermediario che, pur potendo e dovendo adeguarsi già in fase di reclamo, costringe il cliente a ricorrere all’Arbitro e a sostenere spese consente di presumere la sussistenza del danno, la cui quantificazione è equitativa.

La banca mi ha rimborsato solo dopo il ricorso: ho diritto lo stesso al rimborso delle spese dell’avvocato?

Le decisioni non sono uniformi. Per ABF Bari 1081/2026 e ABF Bologna 2850/2026, quando cessa la materia del contendere sulla domanda principale, le spese di assistenza professionale non sono di regola dovute (per ABF Bari 1081/2026 devono peraltro essere state chieste già nel reclamo); costituisce eccezione l’ipotesi in cui l’intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico dell’intermediario.

Per ABF Roma 2158/2026, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate: all’ABF non si applica il principio della soccombenza virtuale e la domanda di refusione non può essere accolta neppure quando la pretesa sostanziale risulta fondata; la declaratoria di cessazione, una volta accertato l’integrale rimborso, preclude ogni ulteriore statuizione sulle spese.

Per ABF Torino 1658/2026 rileva invece che l’intermediario, pur potendo e dovendo adeguarsi già in fase di reclamo, abbia costretto il cliente a ricorrere all’Arbitro e a sostenere spese: questa condotta consente di presumere la sussistenza del danno, la cui quantificazione è equitativa. Nel caso deciso l’intermediario aveva dato seguito alla richiesta del ricorrente solo dopo la presentazione del ricorso.

Quando devo chiedere le spese dell’avvocato: nel reclamo, nel ricorso o a procedura avviata?

Non nelle repliche: la domanda di rimborso delle spese di assistenza legale proposta per la prima volta in sede di repliche è inammissibile, perché introduce un petitum nuovo (ABF Roma 2158/2026). Per ABF Roma 2488/2026 le domande devono essere articolate nel ricorso e nel preventivo reclamo e per ABF Palermo 4278/2026 sono inammissibili le domande formulate per la prima volta nel ricorso senza essere state precedute dal reclamo; per ABF Bari 1081/2026, quando cessa la materia del contendere sulla domanda principale, le spese devono essere state chieste già nel reclamo.

Sul risarcimento del danno in generale, per ABF Bologna 1828/2026 la domanda è ammissibile anche se non proposta nel reclamo, purché il pregiudizio sia conseguenza immediata e diretta della stessa condotta già segnalata; per ABF Milano 4950/2026 è inammissibile il ricorso che introduce domande ulteriori rispetto al reclamo, come il ristoro per il disservizio.

La domanda che ha ad oggetto esclusivamente il rimborso di spese legali sostenute per una vicenda non ancora sottoposta alla decisione dell’Arbitro esula dalla competenza, e la richiesta di spese non ancora sostenute non integra un danno risarcibile: serve la prova di un pregiudizio economico concreto e attuale (ABF Bologna 2659/2026).

La banca ha sbagliato e mi ha fatto perdere tempo e tranquillità: l’Arbitro mi riconosce i danni morali?

Non automaticamente. Per ABF Milano 2254/2026 il danno non patrimoniale non è in re ipsa: va provato, anche con presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, e la liquidazione equitativa è possibile solo se il ricorrente indica idonei elementi di valutazione; non sono risarcibili i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti e ansie legati agli aspetti più disparati della vita quotidiana.

Per ABF Bologna 2526/2026 il danno non patrimoniale da disservizio bancario è risarcibile solo se l’interesse leso ha rilevanza costituzionale, la lesione è grave e supera la soglia di minima tollerabilità e il danno non è futile, e le perdite di tempo non integrano un pregiudizio risarcibile.

Dimostrare l’inadempimento dell’intermediario non basta: occorre provare di avere subito un danno risarcibile (ABF Milano 1968/2026). Per ABF Roma 4764/2026 il pregiudizio alla riservatezza non si presume per il solo fatto della divulgazione dei dati, e l’ABF è competente sulle questioni di applicazione della normativa sulla privacy quando la lamentata violazione deriva dall’esecuzione di un servizio bancario o finanziario, come la gestione di un’istanza di finanziamento. Il danno patrimoniale già ristorato con il pagamento degli arretrati non lascia spazio ad altri riconoscimenti senza prova di distinti pregiudizi economici (ABF Milano 2254/2026).

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Le guide

Le guide per i singoli casi

Ogni guida tratta un tipo di problema: la procedura comune è in questa pagina. Per truffe bancarie e assicurazioni vedi anche la guida su truffe bancarie, assicurazioni e consumatore.

1

Hanno svuotato il mio conto con un SMS o una telefonata

Colpa grave, autenticazione forte e riparto della responsabilità: leggi la guida sul conto svuotato.

2

Mi hanno clonato o rubato la carta

Pagamenti non autorizzati e rimborso: leggi la guida su carta clonata o rubata.

3

Ho estinto un prestito o la cessione del quinto

Rimborso dei costi non maturati: leggi la guida sull’estinzione anticipata.

4

Ho buoni fruttiferi o un libretto postale

Prescrizione, rendimenti ed eredi: leggi la guida sui buoni fruttiferi postali.

5

Sono segnalato in Centrale Rischi o al CRIF

Cancellazione della segnalazione e risarcimento: leggi la guida sulle segnalazioni.

6

Ho un problema con il mutuo

Surroga, estinzione, polizze, tassi e ammortamento: leggi la guida sul mutuo.

7

La banca ha bloccato o chiuso il mio conto

Commissioni, documenti e cointestatario defunto: leggi la guida sul conto bloccato o chiuso.

8

Ho fatto un bonifico sbagliato o un versamento non accreditato

Bonifici, contanti e assegni: leggi la guida su bonifici e assegni.

9

Ho comprato a rate e il venditore non ha consegnato

Credito al consumo, finanziamento collegato e revolving: leggi la guida sugli acquisti a rate.

10

È morto un parente e la banca non sblocca i soldi

Conto e risparmi del defunto, eredi: leggi la guida sul conto del defunto.

11

Mi chiedono di pagare come garante o per un credito ceduto

Fideiussioni e crediti ceduti a fondi: leggi la guida su fideiussioni e crediti ceduti.

12

Credo di pagare interessi non dovuti

Usura, anatocismo, conto affidato, mutuo e leasing: leggi la guida su usura e anatocismo.

Cosa fare adesso

Cosa fare adesso

Tre passi per arrivare al ricorso con il reclamo in regola e la competenza verificata.

1

Raccogli i documenti

Il ricorso senza la documentazione su cui si fondano le domande è inammissibile, anche quando l’intermediario la possiede già (ABF Palermo 3652/2026). Se l’intermediario contesta di avere ricevuto il reclamo, grava sul ricorrente l’onere di provarne la spedizione e la ricezione (ABF Torino 3579/2026).

2

Controlla i termini

Secondo ABF Palermo 4278/2026 il cliente può ricorrere solo dopo che il reclamo è rimasto insoddisfatto o senza esito nel termine di sessanta giorni dalla ricezione, ridotto a quindici giorni per i servizi di pagamento (per ABF Milano 579/2026, quindici giorni lavorativi); per ABF Napoli 4053/2026 il cliente deve attendere trenta giorni dalla presentazione del reclamo. Il ricorso non può essere proposto oltre dodici mesi dal reclamo, con verifica dell’assenza di atti successivi idonei a integrare un nuovo reclamo (ABF Milano 1837/2026), e non riguarda operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente il ricorso; per i rapporti sorti prima di tale limite l’Arbitro conosce degli effetti prodotti dopo il limite, non dei vizi genetici (ABF Milano 8014/2026).

3

Verifica dove portare il caso

Le controversie su servizi e attività di investimento, come la gestione di portafogli, sono escluse dalla competenza dell’ABF e spettano all’ACF (ABF Milano 1688/2026, ABF Milano 1562/2026). Il ricorso all’ABF è inammissibile se la controversia è già stata sottoposta all’autorità giudiziaria: per ABF Roma 2870/2026 basta la coincidenza, anche parziale, dell’oggetto; per ABF Milano 2990/2026 occorre una domanda sostanzialmente coincidente per causa petendi e petitum. Per le altre materie che le decisioni escludono o dividono con altri organismi vedi la sezione “Cosa non decide”; per una valutazione del caso invia i documenti con il pulsante qui sotto.

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Tutte le decisioni commentate sul tema

Ogni commento riporta massima, fatto, motivazione e il link al provvedimento ufficiale. Aggiornato al 30 ottobre 2026. Le decisioni sono quelle della categoria Diritto Bancario del sito.

Competenza dell’Arbitro · 98

Il reclamo · 86

Spese legali · 18

Dopo la decisione · 20

Polizze e investimenti · 31

Crediti d’imposta · 14

Guida pratica a cura dell’Avv. Danilo Scarlino. Aggiornata il 30 ottobre 2026.