Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): come funziona e cosa fare
Qui trovi la procedura: quando il reclamo è necessario, chi può presentare il ricorso, che cosa l’Arbitro può e non può decidere, quando le spese di assistenza professionale sono state riconosciute o negate e che cosa succede dopo la decisione. Le singole guide trattano i casi concreti: conto svuotato, carte, cessione del quinto, buoni postali, Centrale Rischi, mutuo, conto bloccato, bonifici e assegni, acquisti a rate, conti dei defunti, fideiussioni, usura e anatocismo.
Parti dalla tua situazione
Scegli la fase in cui ti trovi: reclamo, ricorso, competenza, spese o dopo la decisione.
Prima del ricorso: il reclamo all’intermediario
Le decisioni commentate trattano il reclamo come condizione del ricorso: che cosa deve contenere, a chi va inviato, come si prova e quando puoi passare al ricorso.
Voglio fare ricorso all’ABF contro la mia banca, ma finora ho solo parlato con la filiale e con il servizio clienti: posso presentare direttamente il ricorso?
No. Il reclamo preventivo all’intermediario è condizione di procedibilità del ricorso: se manca, il Collegio può rilevarlo d’ufficio e dichiarare il ricorso inammissibile senza esaminare il merito (ABF Milano 3713/2026). Il reclamo deve essere una contestazione scritta, riferibile a un cliente identificabile: i semplici contatti con il servizio di assistenza clienti non sono un reclamo (ABF Napoli 4053/2026) e il reclamo verbale non soddisfa il requisito di forma (ABF Palermo 2906/2026).
Se l’intermediario accetta il contraddittorio, il difetto non si sana (ABF Palermo 2906/2026). Il ricorso dichiarato inammissibile per questa ragione non preclude di riproporre la domanda dopo un reclamo regolare (ABF Palermo 4278/2026).
Ho scritto alla banca per chiedere i documenti del conto, o per chiudere il finanziamento, senza lamentarmi di nulla: quella lettera vale come reclamo?
Vale se contesta un comportamento dell’intermediario; sulla sola richiesta di documenti ex art. 119 TUB le decisioni indicano criteri diversi, riportati più sotto. Il reclamo è ogni atto scritto con cui un cliente identificabile contesta un comportamento, anche omissivo, dell’intermediario (ABF Palermo 2906/2026); non richiede formule sacramentali, ma la contestazione deve essere sufficientemente circostanziata (ABF Milano 1717/2026). Conta il contenuto sostanziale della comunicazione, anche quando il cliente la presenta come semplice richiesta di informazioni (ABF Palermo 3639/2026).
Non sono reclamo l’atto che si limita a chiedere l’estinzione anticipata del finanziamento e un riscontro (ABF Milano 4323/2026), la mail di rammarico con l’intenzione di ripristinare il rapporto (ABF Bologna 1606/2026), la richiesta di accesso agli atti con revoca del trattamento dei dati personali (ABF Milano 1717/2026), la richiesta di restituzione fondi che consente l’attivazione del recall (ABF Roma 1439/2026) e la comunicazione che si limita a chiedere i nominativi dei responsabili delle pratiche per discutere un piano di rientro (ABF Milano 2250/2026).
Sulla richiesta di documentazione ex art. 119 TUB le decisioni indicano criteri diversi. Secondo ABF Palermo 1371/2026 integra il reclamo solo se contiene una chiara contestazione del comportamento dell’intermediario e se il ricorso verte sul medesimo profilo. Secondo ABF Milano 1932/2026 non integra di regola il reclamo, salvo che l’intermediario non dia alcun riscontro entro il termine di 90 giorni e il ricorso abbia il medesimo oggetto della richiesta, cioè la consegna della documentazione.
- Nozione di reclamo (ABF Palermo 2906/2026)
- Accesso agli atti non è reclamo (ABF Milano 1717/2026)
- Contenuto sostanziale della comunicazione (ABF Palermo 3639/2026)
- Restituzione fondi e recall (ABF Roma 1439/2026)
- Nominativi dei responsabili e piano di rientro (ABF Milano 2250/2026)
- Richiesta di estinzione senza contestazione (ABF Milano 4323/2026)
- Mail di rammarico e reclamo (ABF Bologna 1606/2026)
- Art. 119 TUB e reclamo: chiara contestazione (ABF Palermo 1371/2026)
- Art. 119 TUB e reclamo: mancato riscontro (ABF Milano 1932/2026)
Ho mandato il reclamo a una società diversa da quella contro cui voglio fare ricorso, oppure a un portale di comparazione: vale lo stesso?
No. Il reclamo deve essere rivolto all’intermediario che poi è convenuto davanti all’Arbitro: la presentazione a un soggetto diverso non soddisfa la condizione di procedibilità (ABF Milano 1927/2026). Non valgono come reclamo le interlocuzioni con il gestore di un portale online di aggregazione delle offerte (ABF Milano 3225/2026), la richiesta di revoca di un bonifico rivolta al solo PSP (prestatore di servizi di pagamento) del disponente, estraneo alla controversia (ABF Milano 1090/2026), e l’inoltro “per conoscenza” all’intermediario di una richiesta di rimborso indirizzata a un altro soggetto bancario (ABF Palermo 1778/2026).
Il ricorso è inammissibile anche quando il reclamo non risulta presentato all’intermediario convenuto e il rapporto dedotto non è riconducibile a questo, perché stipulato con un diverso intermediario (ABF Milano 5088/2026).
- Reclamo all’intermediario convenuto (ABF Milano 1927/2026)
- Portale di comparazione e reclamo (ABF Milano 3225/2026)
- Revoca del bonifico al PSP del disponente (ABF Milano 1090/2026)
- Richiesta indirizzata a un altro soggetto bancario (ABF Palermo 1778/2026)
- Intermediario estraneo al rapporto (ABF Milano 5088/2026)
La banca dice di non aver ricevuto il mio reclamo: come dimostro di averlo inviato?
Devi dimostrarlo tu. Il reclamo ha natura recettizia e, se l’intermediario contesta di averlo ricevuto, spetta al ricorrente provare l’invio e la ricezione (ABF Torino 3579/2026, ABF Roma 2938/2026). Il Collegio può valorizzare tutti gli indici di prova, anche presunzioni semplici, come la prova di invio dell’e-mail con data e ora certa (ABF Roma 2481/2026). Non bastano la sola data di presentazione indicata nel modulo di ricorso (ABF Torino 4078/2026) né la sola ricevuta di accettazione della PEC, senza la ricevuta di consegna (ABF Palermo 3916/2026).
Non basta nemmeno il testo del reclamo, senza documentazione che comprovi l’invio con mezzi adeguati o il ricevimento (ABF Roma 2938/2026), né la sola prova di spedizione a un indirizzo non riconducibile all’intermediario, senza evidenza della consegna (ABF Torino 3579/2026). La costituzione dell’intermediario nel procedimento non sana il vizio (ABF Roma 2481/2026). Il ricorso dichiarato inammissibile costituisce però un valido nuovo reclamo, utile per una successiva domanda (ABF Bologna 2543/2026).
- Reclamo recettizio: prova dell’invio e della ricezione (ABF Torino 3579/2026)
- Testo del reclamo senza prova di invio (ABF Roma 2938/2026)
- Presunzioni semplici e e-mail con data certa (ABF Roma 2481/2026)
- Data indicata nel modulo di ricorso (ABF Torino 4078/2026)
- PEC senza ricevuta di consegna (ABF Palermo 3916/2026)
- Ricorso inammissibile come nuovo reclamo (ABF Bologna 2543/2026)
Ho mandato il reclamo e la banca non mi risponde: da quando posso presentare il ricorso?
Le decisioni del sito indicano termini diversi. Secondo ABF Palermo 4278/2026 puoi ricorrere se il reclamo è rimasto insoddisfatto o senza esito per sessanta giorni dalla ricezione, termine ridotto a quindici giorni per i servizi di pagamento. Secondo ABF Napoli 4053/2026 e ABF Bologna 2838/2026 l’intermediario ha trenta giorni per rispondere al reclamo. Per ABF Palermo 3919/2026 l’inammissibilità del ricorso anticipato è esclusa soltanto se il ricorso, pur anteriore alla scadenza del termine, è successivo alla replica con cui l’intermediario ha manifestato la volontà di non accogliere la pretesa.
Se sostieni di avere ricevuto un riscontro negativo anticipato, devi provarlo: senza prova il ricorso è inammissibile (ABF Milano 2437/2026). Nei servizi di pagamento, per ABF Milano 579/2026, il termine di risposta al reclamo è di quindici giorni lavorativi, non di sessanta.
Anche per ABF Palermo 3639/2026 il termine di riscontro nei servizi di pagamento è di quindici giornate lavorative dalla ricezione del reclamo, e per ABF Roma 692/2026 non le supera, salvo risposta interlocutoria motivata. Per ABF Milano 3268/2026 i sessanta giorni valgono salvi i più brevi termini previsti da specifiche disposizioni di legge o dalla Banca d’Italia. Per ABF Torino 2185/2026 non integra risposta al reclamo la comunicazione con cui l’intermediario si limita a formalizzare il diniego della richiesta di finanziamento, senza affrontare le doglianze del cliente.
- Termine di sessanta giorni e servizi di pagamento (ABF Palermo 4278/2026)
- Ricorso dopo la risposta negativa dell’intermediario (ABF Palermo 3919/2026)
- Termine di trenta giorni (ABF Napoli 4053/2026)
- Termine di trenta giorni per rispondere al reclamo (ABF Bologna 2838/2026)
- Riscontro negativo anticipato da provare (ABF Milano 2437/2026)
- Servizi di pagamento: quindici giorni lavorativi (ABF Milano 579/2026)
- Servizi di pagamento: quindici giornate lavorative (ABF Palermo 3639/2026)
- Termine di riscontro e risposta interlocutoria (ABF Roma 692/2026)
- Sessanta giorni e termini più brevi (ABF Milano 3268/2026)
- Diniego di finanziamento e risposta al reclamo (ABF Torino 2185/2026)
Ho presentato il ricorso prima che scadesse il termine e l’Arbitro l’ha dichiarato inammissibile: devo ricominciare?
Il ricorso inammissibile per questa ragione può essere riproposto dopo un nuovo reclamo (ABF Roma 4740/2026, ABF Bologna 2064/2026). Per ABF Bologna 2064/2026 la regola non ammette deroghe legate all’urgenza o al comportamento dell’intermediario. Il rimborso degli importi contestati intervenuto durante la procedura non sana il difetto (ABF Palermo 3919/2026).
Per ABF Bologna 2543/2026, in un caso di ricorso inammissibile per mancata prova della ricezione del reclamo, il ricorso inammissibile costituisce esso stesso un valido nuovo reclamo, utile per la presentazione di una successiva domanda.
Il termine si verifica domanda per domanda: il ricorso presentato troppo presto è inammissibile solo per la domanda cui il reclamo si riferisce, e resta esaminabile la diversa domanda per la quale il termine è già scaduto (ABF Milano 579/2026). Sono inammissibili le richieste che, pur connesse alla medesima vicenda, sono state anticipate al reclamo solo in epoca successiva e non hanno potuto maturare il termine (ABF Milano 2987/2026).
- Ricorso riproponibile dopo nuovo reclamo (ABF Roma 4740/2026)
- Nessuna deroga per urgenza (ABF Bologna 2064/2026)
- Rimborso in corso di procedura e termine (ABF Palermo 3919/2026)
- Termine verificato per ciascuna domanda (ABF Milano 579/2026)
- Domande anticipate al reclamo in epoca successiva (ABF Milano 2987/2026)
- Ricorso inammissibile come nuovo reclamo (ABF Bologna 2543/2026)
Il problema con la banca risale a tempo fa: fino a quando posso presentare il ricorso?
Il ricorso non può essere proposto se sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario: il termine è requisito di proponibilità e il Collegio può rilevarne la violazione d’ufficio (ABF Milano 1837/2026). Conta la data effettiva del reclamo agli atti, non quella indicata dal ricorrente nel ricorso (ABF Palermo 856/2026).
Il termine decorre dal reclamo all’intermediario e non dalla decisione con cui un altro organismo stragiudiziale, adito in precedenza, si è dichiarato incompetente: il computo alternativo previsto dalle Disposizioni della Banca d’Italia riguarda esclusivamente il fallimento di una procedura conciliativa già avviata e non è estensibile per analogia (ABF Milano 3222/2026). La verifica presuppone l’assenza di atti successivi idonei a integrare un nuovo reclamo (ABF Milano 1837/2026).
Per le operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite c’è un termine ulteriore di tredici mesi, previsto dall’art. 9 d.lgs. n. 11/2010 per comunicare l’operazione al prestatore di servizi di pagamento, di natura decadenziale (ABF Palermo 2824/2026): vedi la guida sul conto svuotato.
Nel reclamo ho contestato gli addebiti, nel ricorso chiedo anche la chiusura del conto e un risarcimento: posso?
Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione del reclamo (ABF Bologna 1828/2026). Non serve la totale coincidenza di petitum e causa petendi, cioè della domanda e dei suoi motivi: basta una simmetria che permetta all’intermediario di conoscere le contestazioni e di attivarsi per evitare il ricorso, e la simmetria manca quando il ricorso investe operazioni di natura diversa da quella contestata nel reclamo, anche se inserite in un’unica vicenda fraudolenta (ABF Milano 8164/2026). Per ABF Roma 411/2026 l’accertamento è improntato a un criterio di flessibilità, che non richiede perfetta identità.
Sono inammissibili la domanda di chiusura del conto non formulata nel reclamo, perché non ricompresa nella contestazione degli addebiti (ABF Bologna 1828/2026), e le domande su costi o oneri non compresi nel reclamo (ABF Milano 4348/2026).
Sul risarcimento del danno le decisioni indicano soluzioni diverse. Secondo ABF Bologna 1828/2026 la domanda è ammissibile anche se non proposta nel reclamo, purché il pregiudizio sia conseguenza immediata e diretta della stessa condotta già segnalata. Per ABF Milano 4950/2026 non soddisfa la condizione il reclamo limitato al richiamo di un bonifico e alla restituzione della somma, quando il ricorso introduce domande ulteriori, come l’accertamento dell’illegittimità della condotta, gli interessi legali e il ristoro per il disservizio: il ricorso è inammissibile.
Il ricorso su un rapporto diverso da quello del reclamo è inammissibile, anche se il reclamo era stato inviato per disguido a un altro intermediario (ABF Roma 4752/2026).
- Simmetria tra reclamo e ricorso (ABF Milano 8164/2026)
- Coincidenza flessibile tra reclamo e ricorso (ABF Roma 411/2026)
- Chiusura del conto e risarcimento non proposti nel reclamo (ABF Bologna 1828/2026)
- Costi e oneri non compresi nel reclamo (ABF Milano 4348/2026)
- Domande ulteriori rispetto al reclamo (ABF Milano 4950/2026)
- Rapporto diverso da quello del reclamo (ABF Roma 4752/2026)
Il ricorso: chi può presentarlo, contro chi e come va scritto
Legittimazione attiva e passiva, contenuto della domanda, prove e repliche nelle decisioni commentate.
Voglio presentare il ricorso per conto di un familiare, di una società o di un’associazione, con una delega: basta?
Non basta una delega qualsiasi. Secondo ABF Bologna 1125/2026 il ricorso proposto da chi agisce in nome proprio ma nell’interesse di un terzo è inammissibile per difetto di legittimazione attiva quando la delega non contiene l’espresso potere di introdurre il ricorso: la delega a richiedere documentazione e a compiere determinate operazioni sul rapporto bancario non basta, e il potere di stare in giudizio per il preponente deve risultare per iscritto e in modo espresso.
Chi agisce in nome di un’associazione deve provare l’esistenza e l’ampiezza del potere di rappresentanza: non è sufficiente l’autocertificazione dello stesso soggetto che afferma di avere quei poteri (ABF Bologna 1619/2026).
Con più ricorrenti, il reclamo deve essere stato presentato da ciascuno: il reclamo di uno solo non estende la procedibilità alle domande degli altri, salvo apposita delega o procura (ABF Palermo 1376/2026). È inammissibile anche il ricorso proposto da chi non riveste più la carica di legale rappresentante della società ricorrente (ABF Roma 1112/2026). Per ABF Milano 2250/2026 le domande proposte in qualità di non consumatore, segnatamente dal legale rappresentante di più società, sono inammissibili, perché il procedimento stragiudiziale non prevede il cumulo soggettivo.
- Delega e potere di proporre il ricorso (ABF Bologna 1125/2026)
- Prova del potere di rappresentanza (ABF Bologna 1619/2026)
- Ricorso cumulativo e reclamo di ciascun aderente (ABF Palermo 1376/2026)
- Rappresentante senza più la carica (ABF Roma 1112/2026)
- Cumulo soggettivo e non consumatore (ABF Milano 2250/2026)
Per fare ricorso all’ABF devo essere cliente della banca? Non ho mai avuto un rapporto con l’intermediario che ha incassato l’assegno di mio padre: posso ricorrere?
La qualità di cliente è presupposto di ammissibilità del ricorso (ABF Torino 671/2026). È cliente chi ha o ha avuto un rapporto contrattuale con l’intermediario, o è entrato in relazione con esso per la prestazione di servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento (ABF Milano 1478/2026, ABF Napoli 2096/2026).
Sul requisito del rapporto contrattuale le decisioni divergono. Per ABF Palermo 3008/2026 la nozione di cliente presuppone l’esistenza di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari; per ABF Palermo 4479/2026 comprende il titolare di un rapporto giuridico rilevante con l’intermediario, anche senza vincolo contrattuale, se sussiste un contatto sociale qualificato idoneo a fondare obblighi di protezione. Per quest’ultima decisione non è cliente chi utilizza di fatto la carta di pagamento intestata ad altri, e l’adesione al ricorso del titolare del rapporto, assimilata all’intervento adesivo dipendente, non attribuisce al terzo legittimazione autonoma né sana la carenza originaria.
La qualifica non può fondarsi su un rapporto contrattuale o su un contatto sociale qualificato con un intermediario diverso da quello convenuto: nel caso deciso gli eredi del traente di assegni, che chiedevano all’intermediario presso cui gli assegni erano stati incassati i dati del beneficiario e del conto di accredito, non erano legittimati, perché il defunto non aveva avuto rapporti né contatti con quell’intermediario (ABF Milano 1478/2026).
Non rientrano nella nozione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, salvo che agiscano per scopi estranei all’attività professionale (ABF Napoli 2096/2026). Sono stati dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione attiva, i ricorsi del punto vendita convenzionato che presta servizi di pagamento per conto dell’intermediario (ABF Napoli 2096/2026, ABF Palermo 3008/2026) e dell’agente assicurativo che aveva concluso un contratto bancario per scopi non estranei alla propria attività professionale (ABF Torino 671/2026).
- Nozione di cliente e intermediario diverso da quello convenuto (ABF Milano 1478/2026)
- Esclusi i soggetti professionali del settore (ABF Napoli 2096/2026)
- Esercente convenzionato non cliente (ABF Palermo 3008/2026)
- Agente assicurativo e scopi professionali (ABF Torino 671/2026)
- Utilizzatore di carta altrui e contatto sociale qualificato (ABF Palermo 4479/2026)
Contro chi devo presentare il ricorso se il contratto è con una società di un gruppo bancario, se il conto è all’estero o se le operazioni sono su conti di due banche?
Contro l’intermediario titolare del rapporto, salvo i crediti cartolarizzati (vedi più sotto). I diritti nascenti da rapporti con una singola società del gruppo bancario vanno azionati verso quella società e non verso la capogruppo: l’appartenenza al medesimo gruppo non incide sulla legittimazione passiva, neppure quando la corrispondenza riporta nell’intestazione il nome della capogruppo (ABF Bari 1274/2026). Il ricorso proposto contro un soggetto diverso dal titolare del rapporto è inammissibile per difetto di legittimazione passiva (ABF Bari 1274/2026).
L’intermediario estero può essere convenuto davanti all’ABF solo in quanto svolga in Italia operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U.B. e in relazione a rapporti radicati in Italia (ABF Bologna 2058/2026, ABF Milano 3823/2026). Se il conto su cui sono addebitate le operazioni contestate è acceso presso la succursale estera dell’intermediario, questi è privo di legittimazione passiva, anche se opera in Italia in regime di libera prestazione dei servizi (ABF Bologna 2058/2026); lo stesso vale, per ABF Milano 3823/2026, quando il conto reca un IBAN estero e il rapporto non risulta radicato nel territorio nazionale.
Per ABF Milano 1466/2026 chi contesta due operazioni di pagamento disposte da conti accesi presso intermediari distinti non può cumulare le domande in un unico ricorso: le violazioni sono astrattamente imputabili ciascuna al solo intermediario presso cui è operativo il rapporto da cui l’operazione è stata disposta, quindi servono due ricorsi distinti, uno per ciascun intermediario, imputando a ciascuno la contestazione relativa al servizio di pagamento da questi prestato, e in difetto il ricorso è inammissibile.
Per i crediti cartolarizzati è legittimato passivo, per ABF Palermo 5293/2026, il master servicer che opera in virtù di procura speciale per conto della società veicolo titolare dei crediti, quando le domande riguardano la gestione del rapporto e non una segnalazione in centrale dei rischi; la società veicolo non è soggetta alla convenibilità davanti all’ABF. Per ABF Roma 4499/2026 la legittimazione passiva non segue il ruolo formale di servicer ma l’effettiva percezione delle somme: nel caso deciso, in un’azione di ripetizione dell’indebito, era legittimato lo special servicer che aveva incassato i pagamenti per conto del cessionario, e il ricorso contro l’intermediario che non aveva ricevuto alcun pagamento era inammissibile. Per i crediti ceduti a fondi vedi la guida su fideiussioni e crediti ceduti a fondi.
La domanda di cancellazione del nome del debitore dal registro informatico dei protesti va proposta alla Camera di Commercio, che non è un intermediario e non è tenuta ad aderire alla procedura di conciliazione davanti all’ABF (ABF Napoli 3314/2026).
- Società del gruppo e capogruppo (ABF Bari 1274/2026)
- Conto presso la succursale estera (ABF Bologna 2058/2026)
- Registro dei protesti e Camera di Commercio (ABF Napoli 3314/2026)
- Intermediario estero e IBAN estero (ABF Milano 3823/2026)
- Due intermediari in un solo ricorso (ABF Milano 1466/2026)
- Servicer di crediti cartolarizzati (ABF Palermo 5293/2026)
- Cartolarizzazione ed effettiva percezione delle somme (ABF Roma 4499/2026)
Nel ricorso ho scritto solo che la banca ha sbagliato, senza dire quanto chiedo: va bene?
No. Il ricorrente deve perimetrare l’oggetto della controversia con una domanda specifica quanto a petitum (che cosa chiede) e causa petendi (i fatti e le ragioni su cui si fonda) e produrre la documentazione a supporto: l’informalità del rito non esonera da questo onere (ABF Milano 2348/2026). Il ricorso che disconosce una pluralità di operazioni senza indicarle e senza determinare l’importo è inammissibile (ABF Bologna 1182/2026).
Per ABF Torino 363/2026 l’assenza di difesa tecnica impone di interpretare la domanda in modo conservativo, ma non elimina l’onere di indicare e provare gli elementi costitutivi del diritto che si assume leso, e l’indeterminatezza del petitum rende il ricorso improcedibile. Sulla qualificazione della carenza di allegazione le decisioni non coincidono: per ABF Palermo 5016/2026 la richiesta di pagamento priva dell’indicazione del titolo da cui discende l’obbligo della banca è inammissibile per carenza di causa petendi; per ABF Torino 363/2026 il difetto di allegazione degli elementi essenziali attiene al merito e conduce al rigetto.
Per ABF Roma 3669/2026 il ricorso che si limita a sollecitare una revisione discrezionale dei costi applicati dall’intermediario, in vista di una composizione bonaria, non introduce alcuna contestazione in punto di diritto ed è inammissibile; resta ferma la tendenziale informalità del procedimento, ma petitum e causa petendi devono essere individuati o individuabili.
- Domanda specifica per petitum e causa petendi (ABF Milano 2348/2026)
- Operazioni non indicate e importo indeterminato (ABF Bologna 1182/2026)
- Richiesta di pagamento senza titolo (ABF Palermo 5016/2026)
- Revisione discrezionale dei costi e composizione bonaria (ABF Roma 3669/2026)
- Indeterminatezza del petitum e difetto di allegazione (ABF Torino 363/2026)
Chiedo all’Arbitro di verificare se i conteggi della banca sono giusti o se il mio piano di rientro è sostenibile: lo fa?
No, se chiedi all’Arbitro una verifica generica. Per il Collegio di Coordinamento la natura dispositiva del procedimento impone di decidere sulla base dei fatti allegati e delle prove fornite dalle parti (ABF Coll. Coord. 9724/2026). Per ABF Palermo 1371/2026 la domanda che si risolve nella verifica della correttezza di conteggi, tassi e addebiti ha natura consulenziale ed esorbita dalla funzione dell’Arbitro, chiamato a decidere sui fatti allegati e provati.
È inammissibile il ricorso che chiede un generico accertamento della correttezza dei conteggi e dei criteri di calcolo degli interessi, privo di supporto probatorio (ABF Milano 3720/2026), e la domanda di pronunciarsi sulla sostenibilità di un piano di rientro o sulla sua modifica (ABF Napoli 4415/2026).
Anche la richiesta di ricalcolo degli interessi e di un diverso piano di ammortamento, senza puntuali allegazioni e conteggi di parte, è consulenziale e inammissibile, mentre la domanda restitutoria è esaminabile nel merito ma resta soggetta all’onere della prova (ABF Milano 8280/2026). Per ABF Roma 1649/2026, invece, la domanda formulata in modo apparentemente consulenziale è interpretata nel merito quando il ricorrente non è assistito da un professionista e l’oggetto reale è l’accertamento della correttezza dell’operato della banca.
- Procedimento dispositivo: decisione sui fatti allegati e provati (ABF Coll. Coord. 9724/2026)
- Verifica di conteggi, tassi e addebiti (ABF Palermo 1371/2026)
- Accertamento generico dei conteggi (ABF Milano 3720/2026)
- Piano di rientro e domanda consulenziale (ABF Napoli 4415/2026)
- Ricalcolo degli interessi senza conteggi di parte (ABF Milano 8280/2026)
- Domanda apparentemente consulenziale (ABF Roma 1649/2026)
Ho allegato solo alcuni documenti perché gli altri li ha già la banca, e la banca non ha risposto al ricorso: vinco comunque?
No. Per il Collegio di Coordinamento, nell’esercizio del potere di sospensione del procedimento per integrare l’istruttoria, il Collegio non è tenuto a individuare e richiedere tutta la documentazione astrattamente necessaria o utile alla parte per soddisfare l’onere della prova, e la natura dispositiva del procedimento impone di decidere sulla base dei fatti allegati e delle prove fornite dalle parti, senza che l’organo decidente possa surrogarsi nella ricerca della verità (ABF Coll. Coord. 9724/2026).
È inammissibile il ricorso privo della documentazione su cui si fondano le domande, e non esonera dall’onere di allegarla la circostanza che l’intermediario la possieda già (ABF Palermo 3652/2026).
La contumacia dell’intermediario non rende indiscriminatamente provati tutti i fatti allegati dal ricorrente (ABF Milano 87/2026). Per ABF Bologna 1127/2026 la mancata presentazione delle controdeduzioni da parte dell’intermediario contrasta con gli obblighi di correttezza e cooperazione e può essere valutata sotto il profilo della mancata cooperazione allo svolgimento della procedura. Nel procedimento non è ammessa la prova testimoniale: la disponibilità del gestore a confermare i fatti non ha rilievo probatorio (ABF Milano 1426/2026).
- Procedimento dispositivo: il Collegio non supplisce alla prova (ABF Coll. Coord. 9724/2026)
- Documentazione già in possesso dell’intermediario (ABF Palermo 3652/2026)
- Contumacia dell’intermediario e fatti allegati (ABF Milano 87/2026)
- Controdeduzioni mancanti e cooperazione (ABF Bologna 1127/2026)
- Prova testimoniale non ammessa (ABF Milano 1426/2026)
Ho dimenticato di chiedere una cosa nel ricorso: posso aggiungerla nelle repliche?
No. Le repliche servono a ribadire e puntualizzare le posizioni già espresse, non a introdurre domande nuove (ABF Roma 2488/2026). È preclusa ogni mutatio libelli: non sono ammissibili domande che introducano un petitum diverso e più ampio o una causa petendi non prospettata, mentre resta consentita la mera puntualizzazione delle domande già formulate (ABF Milano 2294/2026).
Nei casi decisi sono state dichiarate inammissibili la domanda di estinzione parziale anticipata (ABF Roma 393/2026), quella di rimborso delle spese di assistenza legale (ABF Roma 2158/2026) e le domande risarcitorie o restitutorie diverse da quelle del ricorso (ABF Milano 3368/2026). La domanda introdotta per la prima volta nelle repliche è tardiva, perché l’oggetto del procedimento è già definito (ABF Palermo 857/2026).
- Repliche: nessuna domanda nuova (ABF Roma 2488/2026)
- Mutatio libelli e puntualizzazione (ABF Milano 2294/2026)
- Estinzione parziale chiesta solo nelle repliche (ABF Roma 393/2026)
- Spese legali chieste solo nelle repliche (ABF Roma 2158/2026)
- Domande risarcitorie o restitutorie nuove (ABF Milano 3368/2026)
- Domanda tardiva nelle repliche (ABF Palermo 857/2026)
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Inviami il reclamo, la risposta dell’intermediario e il ricorso: in 48 ore sai se hai un caso. La valutazione è gratuita.
Fin dove arriva l’Arbitro: tempo, valore, cause pendenti e poteri
I limiti che le decisioni commentate pongono alla cognizione dell’ABF: epoca dei fatti, importo, procedimenti giudiziari, tipo di pronuncia.
Il contratto che contesto è di dieci anni fa: l’Arbitro può ancora occuparsene?
Solo in parte. Non possono essere sottoposte all’Arbitro controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente la proposizione del ricorso (ABF Milano 8014/2026, ABF Milano 1766/2026). Se il rapporto è sorto prima di quel limite, l’Arbitro conosce degli effetti prodotti dopo il limite, ma resta escluso l’esame dei vizi genetici del contratto, anche solo in via incidentale (ABF Milano 8014/2026, ABF Milano 1184/2026).
Decide il petitum: se la domanda investe l’invalidità genetica del contratto la cognizione è preclusa, se riguarda effetti prodottisi dopo il limite la competenza sussiste (ABF Palermo 3009/2026, ABF Milano 1184/2026).
Sul rilievo della data di inizio del rapporto le formulazioni divergono. Per ABF Milano 2684/2026, quando i rapporti dedotti sono iniziati o conclusi prima del sessennio, l’incompetenza temporale assume carattere assorbente e impedisce l’esame della domanda di indennizzo; nel caso deciso i rapporti erano conclusi ben prima del sessennio. Per ABF Milano 2857/2026 il limite si riferisce all’operazione o al comportamento contestato, non alla semplice apertura o durata del rapporto: l’Arbitro può esaminare rapporti risalenti, purché l’evento contestato si collochi entro il sessennio, ma il limite non si aggira con una domanda formalmente attuale che, per essere decisa, imponga la ricostruzione analitica di operazioni contabili verificatesi oltre il periodo di competenza.
Il termine ha natura decadenziale e non prescrizionale, sicché gli atti interruttivi non ne sospendono il decorso (ABF Bologna 1141/2026); per i vizi genetici il limite opera anche quando il rapporto è ancora in corso e la contestazione riguarda il saldo, e l’imprescrittibilità dell’azione di nullità non lo elide (ABF Palermo 3009/2026). L’eccezione è rilevabile d’ufficio, anche senza contestazione dell’intermediario (ABF Bologna 241/2026).
- Limite del sesto anno e vizi genetici (ABF Milano 8014/2026)
- Rapporti di durata e data di origine (ABF Milano 1766/2026)
- Petitum e vizio genetico del contratto (ABF Palermo 3009/2026)
- Rapporti iniziati o conclusi prima del sessennio (ABF Milano 2684/2026)
- Limite riferito all’operazione contestata (ABF Milano 2857/2026)
- Termine decadenziale (ABF Bologna 1141/2026)
- Eccezione rilevabile d’ufficio (ABF Bologna 241/2026)
- Vizio genetico e rapporto in corso (ABF Milano 1184/2026)
Il danno che ho subito supera 200.000 euro: posso chiedere all’Arbitro solo una parte e agire in tribunale per il resto?
Non se ti riservi di agire per il resto. Per restare nella competenza dell’Arbitro, la domanda di pagamento non deve superare 200.000 euro (ABF Milano 4163/2026): occorre contenere la pretesa entro la soglia e rinunciare espressamente a far valere altrove la maggior pretesa, e la dichiarazione di riservarsi di agire in giudizio per l’importo eccedente non basta (ABF Bologna 1751/2026, ABF Milano 4466/2026). Il contenimento deve essere espresso già nel ricorso e non si ricava da una domanda subordinata di importo inferiore (ABF Milano 4163/2026).
Per ABF Milano 4406/2026 chi chiede soltanto la somma massima, con espressa riserva di agire separatamente per il residuo, fraziona consapevolmente la domanda e abusa dello strumento, e il ricorso è inammissibile per incompetenza per valore. La dichiarazione resa solo in sede di repliche di voler perseguire il risarcimento in sede giudiziale per l’intero ammontare non sana il difetto (ABF Bologna 4238/2026). Per ABF Milano 3365/2026 la clausola di contenimento è inammissibile quando non sono individuate le operazioni oggetto della pretesa e, correlativamente, quelle escluse, perché petitum e causa petendi restano indeterminati; per ABF Milano 4692/2026 è inammissibile il ricorso che investe congiuntamente l’insieme delle operazioni contestate, così da superare il limite di valore. Sul versante opposto, le pretese economiche di valore manifestamente irrisorio sono rigettate per futilità (ABF Milano 8192/2026).
- Soglia di valore e clausola di contenimento (ABF Milano 4163/2026)
- Rinuncia alla maggior pretesa (ABF Bologna 1751/2026)
- Riserva di agire altrove (ABF Milano 4466/2026)
- Frazionamento della domanda (ABF Milano 4406/2026)
- Contenimento dichiarato solo nelle repliche (ABF Bologna 4238/2026)
- Pretese di valore irrisorio (ABF Milano 8192/2026)
- Clausola di contenimento e operazioni non individuate (ABF Milano 3365/2026)
- Insieme delle operazioni e limite di valore (ABF Milano 4692/2026)
Ho già una causa in tribunale sulla stessa vicenda, o c’è un procedimento penale: posso rivolgermi anche all’ABF?
No: se la controversia è già stata sottoposta all’autorità giudiziaria il ricorso è inammissibile e il Collegio non ne esamina il merito (ABF Roma 2870/2026). Basta la pendenza del giudizio, senza bisogno di una decisione definitiva (ABF Milano 2990/2026). Vale anche per il procedimento penale: l’inammissibilità prescinde dalla costituzione di parte civile (ABF Roma 321/2026) e ricorre quando le circostanze da accertare coincidono almeno in parte con l’istanza sottoposta all’Arbitro (ABF Roma 3704/2026).
Sull’estensione della preclusione le decisioni divergono. Secondo ABF Milano 2990/2026 serve una domanda giudiziale sostanzialmente coincidente per causa petendi e petitum, anche se proposta con formule diverse, e la preclusione non ricorre se l’azione è diretta verso un terzo o riguarda un titolo di responsabilità diverso. Secondo ABF Milano 83/2026 la litispendenza rileva in senso ampio e comprende anche la connessione per comunanza parziale delle domande; per ABF Roma 3704/2026 bastano aree di giudizio comuni, tali che la decisione arbitrale possa incidere sul procedimento pendente; per ABF Bari 534/2026 la preclusione opera anche in assenza di piena coincidenza delle domande, quando la questione dedotta davanti al giudice ordinario costituisce antecedente logico della vicenda sottoposta all’Arbitro e rientra nel perimetro della sua cognizione.
Il ricorso è inammissibile anche quando le questioni sono già state decise dall’autorità giudiziaria: nel caso deciso erano state rigettate in tre gradi di giudizio (ABF Bari 4176/2026). Sulle impugnazioni delle sentenze vedi la guida su causa persa: appello, Cassazione e revocazione.
- Controversia già sottoposta all’autorità giudiziaria (ABF Roma 2870/2026)
- Pendenza del giudizio e coincidenza delle domande (ABF Milano 2990/2026)
- Procedimento penale pendente (ABF Roma 321/2026)
- Aree di giudizio comuni (ABF Roma 3704/2026)
- Litispendenza in senso ampio (ABF Milano 83/2026)
- Questioni già decise dal giudice (ABF Bari 4176/2026)
- Antecedente logico e litispendenza (ABF Bari 534/2026)
La banca mi ha notificato un decreto ingiuntivo o un pignoramento: posso ancora rivolgermi all’ABF?
Se la vicenda è la stessa, il ricorso è inammissibile. Rientrano tra le controversie sottoposte all’autorità giudiziaria anche i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione (ABF Bari 4176/2026), e il ricorso è inammissibile se hai sottoposto al giudice, anche in via monitoria, la medesima vicenda sostanziale (ABF Milano 5165/2026).
Il decreto ingiuntivo non opposto, o la cui opposizione sia stata rinunciata, ha efficacia di giudicato sostanziale sull’esistenza del credito azionato e sull’inesistenza di fatti impeditivi o modificativi anteriori al ricorso per ingiunzione (ABF Palermo 1398/2026); in assenza di fatti sopravvenuti impedisce un ricorso di oggetto analogo (ABF Roma 1112/2026).
Se la contestazione riguarda il modo in cui la banca ha eseguito un pignoramento presso terzi sulle somme depositate sul conto, l’Arbitro non è competente: per ABF Roma 1649/2026 il vincolo apposto su un bonifico in ingresso in favore della procedura esecutiva attua un provvedimento giudiziario e le contestazioni vanno proposte nel processo esecutivo, con opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi.
Per ABF Napoli 4415/2026 è inammissibile il ricorso che investe la condotta dell’intermediario nella fase precontrattuale e i conteggi posti a fondamento della pretesa creditoria, se su quella vicenda è già intervenuta l’autorità giudiziaria con un decreto ingiuntivo ritualmente notificato: il Collegio non può sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del giudice. Su termini e opposizione vedi la guida su decreto ingiuntivo e opposizione; sul pignoramento vedi la guida su pignoramenti ed esecuzione.
- Esecuzione forzata e ingiunzione (ABF Bari 4176/2026)
- Ricorso monitorio sulla stessa vicenda (ABF Milano 5165/2026)
- Decreto ingiuntivo non opposto (ABF Palermo 1398/2026)
- Decreto non opposto e fatti sopravvenuti (ABF Roma 1112/2026)
- Decreto ingiuntivo e conteggi già in esame del giudice (ABF Napoli 4415/2026)
- Pignoramento presso terzi e vincolo sul conto (ABF Roma 1649/2026)
Voglio che l’Arbitro obblighi la banca a concedermi un prestito, a rifare il piano di ammortamento o ad annullare il contratto: può farlo?
No. L’Arbitro può emanare pronunce di accertamento e di corresponsione di somme di denaro (ABF Milano 793/2026, ABF Bologna 1517/2026), non pronunce costitutive né condanne a un facere infungibile (ABF Milano 793/2026, ABF Roma 393/2026, ABF Bologna 1517/2026). Per ABF Roma 393/2026 le Disposizioni della Banca d’Italia gli attribuiscono il solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà.
Sono state dichiarate inammissibili la domanda di condanna alla stipula di un contratto di finanziamento, formulata senza alcuna domanda risarcitoria (ABF Milano 793/2026), quella di ottenere la concessione di un prestito o l’imposizione di una condotta futura all’intermediario (ABF Bologna 1517/2026), quella di riformulare il piano di ammortamento e il saggio di interesse (ABF Roma 393/2026) e quella di annullamento del contratto di finanziamento per vizio del consenso (ABF Bologna 2723/2026).
Sulla riqualificazione della domanda le decisioni divergono. Secondo ABF Napoli 2620/2026 la domanda che chiede letteralmente una pronuncia costitutiva o una condanna a un facere infungibile può essere riqualificata come domanda di mero accertamento dell’illegittimità della condotta dell’intermediario, quando petitum e causa petendi sono sufficientemente determinati e la causa verte su diritti, obblighi e facoltà; secondo ABF Napoli 1058/2026 può essere riqualificata come domanda di accertamento della legittimità della condotta la domanda che chieda di invitare l’intermediario a un’attività; per ABF Bologna 36/2026 la richiesta di condanna a un facere infungibile è riqualificabile, in virtù del principio di conservazione della domanda, come domanda di accertamento della legittimità della condotta dell’intermediario; per ABF Palermo 3958/2026 l’arbitro può riqualificare la domanda costitutiva in domanda di mero accertamento, nei limiti della decifrazione della volontà del ricorrente e senza integrazioni additive. Secondo ABF Bologna 2723/2026 la domanda di annullamento per vizio del consenso non può essere riqualificata d’ufficio. Per ABF Milano 8192/2026 la domanda di mero accertamento dell’illegittimità di una condotta, priva di una correlata pretesa restitutoria o risarcitoria, esula dall’ambito delle statuizioni dell’Arbitro.
Per ABF Milano 4165/2026 la domanda di applicare con effetto retroattivo le condizioni più favorevoli promesse in fase di trattativa è una pronuncia costitutiva ed esula dalla competenza dell’ABF, ma l’inammissibilità non esclude il sindacato sulla condotta dell’intermediario, che risponde a titolo precontrattuale o contrattuale quando omette di fornire informazioni tempestive, chiare ed esaurienti. Per ABF Roma 395/2026 non rientra nella competenza dell’ABF la domanda di annullamento di un contratto di conto corrente per incapacità naturale del sottoscrittore, che ha natura costitutiva.
- Niente pronunce costitutive né facere infungibile (ABF Milano 793/2026)
- Piano di ammortamento e saggio di interesse (ABF Roma 393/2026)
- Annullamento per vizio del consenso (ABF Bologna 2723/2026)
- Riqualificazione come accertamento (ABF Napoli 2620/2026)
- Riqualificazione della domanda e onere della prova (ABF Napoli 1058/2026)
- Mero accertamento senza pretesa correlata (ABF Milano 8192/2026)
- Concessione di un prestito e condotta futura (ABF Bologna 1517/2026)
- Facere infungibile riqualificabile come accertamento (ABF Bologna 36/2026)
- Riqualificazione della domanda costitutiva (ABF Palermo 3958/2026)
- Domanda costitutiva e sindacato sulla condotta (ABF Milano 4165/2026)
- Annullamento per incapacità naturale (ABF Roma 395/2026)
Voglio che la banca sia sanzionata, o che l’Arbitro trasmetta gli atti ad altre Autorità: lo fa?
No. L’Arbitro può emanare pronunce di accertamento e di corresponsione di somme di denaro, ma non provvedimenti sanzionatori (ABF Milano 793/2026): non è titolare di poteri sanzionatori in senso proprio e non può irrogare misure afflittive di natura amministrativa o disciplinare (ABF Milano 4164/2026). Sono estranee alla sua cognizione la domanda di irrogare sanzioni all’intermediario e l’istanza di annullare le decisioni dei Collegi, per le quali le Disposizioni prevedono solo la correzione per omissioni o errori materiali o di calcolo (ABF Roma 2488/2026).
È inammissibile anche la domanda di trasmettere gli atti ad altre Autorità, attività estranea ai poteri conferiti all’Arbitro dalle Disposizioni della Banca d’Italia (ABF Milano 3248/2026). Per ABF Milano 3823/2026 l’Arbitro non dispone di poteri sanzionatori né può rivolgere segnalazioni alle autorità competenti o all’autorità giudiziaria penale, e la relativa domanda è inammissibile. Secondo la stessa decisione il rigetto del ricorso non esclude il rilievo, in via incidentale, di possibili responsabilità da contatto sociale per violazione dei doveri di buona fede e correttezza, con il conseguente monito all’intermediario.
- Nessun provvedimento sanzionatorio (ABF Milano 793/2026)
- Nessun potere sanzionatorio in senso proprio (ABF Milano 4164/2026)
- Sanzioni e annullamento delle decisioni (ABF Roma 2488/2026)
- Trasmissione degli atti ad altre Autorità (ABF Milano 3248/2026)
- Nessuna segnalazione alle autorità (ABF Milano 3823/2026)
La firma sul contratto di finanziamento non è mia: l’Arbitro può dichiarare il contratto falso?
No, se l’accertamento serve a dichiarare l’inesistenza del contratto per non autenticità della sottoscrizione. Un simile accertamento esula dalla competenza per materia dell’Arbitro e richiede gli strumenti del processo civile, come il disconoscimento della scrittura privata o la querela di falso, oppure la sede penale (ABF Bari 1893/2026); per ABF Bari 3345/2026 vale quando la difformità non è rilevabile a prima vista (ictu oculi). L’Arbitro può valutare la falsità della firma solo in via incidentale, per apprezzare la diligenza dell’intermediario (ABF Bari 1893/2026, ABF Bari 870/2026).
Incombe sul ricorrente l’onere di provare la non autenticità della firma, eventualmente con il parere di un esperto calligrafo; nel caso deciso la contestazione, avanzata a oltre tre anni dalla stipula e dall’avvio dell’esecuzione, è stata ritenuta tardiva e non idonea a fondare l’accoglimento (ABF Bari 3345/2026). Per il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, l’uso del dispositivo si presume riconducibile al titolare, salvo prova contraria: chi nega di avere firmato deve dimostrare che altri hanno abusivamente utilizzato il dispositivo a sua insaputa e contro la sua volontà (ABF Bari 870/2026).
Posso rivolgermi all’ABF per qualsiasi lite con la mia banca, anche se riguarda i punti della carta, un testamento o le tasse?
No. All’Arbitro possono essere sottoposte solo le controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari: se la domanda investe in via pregiudiziale altri oggetti, il ricorso è inammissibile per incompetenza per materia, anche quando le parti sono cliente e banca (ABF Palermo 5008/2026, ABF Palermo 5068/2026).
Nei casi decisi sono rimaste fuori la fruizione dei punti premiali maturati con l’utilizzo delle carte di credito (ABF Milano 26/2026), l’applicabilità di agevolazioni economiche previste da una circolare interna del datore di lavoro (ABF Palermo 5008/2026) o dell’intermediario a favore del personale proveniente da altro istituto (ABF Palermo 5068/2026), l’interpretazione di una disposizione testamentaria per accertare l’esistenza e la consistenza dei diritti ereditari (ABF Torino 1538/2026), l’attività interpretativa sulle disposizioni testamentarie che diventano materia del contendere e non un mero prodromo incidentale (ABF Napoli 266/2026) e l’individuazione e l’interpretazione della normativa fiscale applicabile a un determinato rapporto (ABF Napoli 3884/2026).
Esula dalla competenza anche la domanda che presuppone di valutare il contenuto e la portata dei decreti di nomina dell’amministratore di sostegno (ABF Milano 4164/2026). Per ABF Palermo 3985/2026 le contestazioni sull’esattezza dell’adempimento di un piano del consumatore omologato dal giudice esulano dalla competenza per materia dell’Arbitro e vanno sottoposte, sotto la vigilanza dell’OCC, al giudice investito della procedura; sul sovraindebitamento vedi la guida su troppi debiti e sovraindebitamento.
- Solo operazioni e servizi bancari e finanziari (ABF Palermo 5008/2026)
- Agevolazioni da circolare interna (ABF Palermo 5068/2026)
- Interpretazione del testamento (ABF Torino 1538/2026)
- Disposizioni testamentarie e competenza (ABF Napoli 266/2026)
- Normativa fiscale e competenza (ABF Napoli 3884/2026)
- Decreti di nomina dell’amministratore di sostegno (ABF Milano 4164/2026)
- Punti premiali delle carte di credito (ABF Milano 26/2026)
- Piano del consumatore omologato (ABF Palermo 3985/2026)
Non sai se il tuo problema rientra nella competenza dell’Arbitro?
Inviami la documentazione: in 48 ore sai se hai un caso e davanti a chi portarlo. La valutazione è gratuita.
Dopo la decisione dell’Arbitro
Che valore ha la pronuncia, quando il ricorso si chiude prima, come si corregge un errore e se si può ripresentare.
La banca non ha rispettato la decisione dell’ABF a mio favore: posso costringerla a pagare?
Per ABF Palermo 3584/2026 non attraverso la decisione dell’Arbitro: la cognizione dell’Arbitro è di mero accertamento e le sue pronunce sono incoercibili. Per ABF Milano 793/2026 e ABF Bologna 1517/2026, invece, l’Arbitro può emanare pronunce di accertamento e di corresponsione di somme di denaro.
Sul valore della decisione le formulazioni divergono. Per ABF Bologna 1614/2026 le pronunce ABF non fanno stato tra le parti come le sentenze dell’autorità giudiziaria; per ABF Palermo 3471/2026 la decisione comunicata alle parti non può essere modificata e la questione implicitamente connessa a una già accertata da un precedente ricorso ABF è coperta dal giudicato.
- Pronunce di mero accertamento e incoercibili (ABF Palermo 3584/2026)
- Accertamento e corresponsione di somme di denaro (ABF Milano 793/2026)
- Condanna alla corresponsione di una somma di denaro (ABF Bologna 1517/2026)
- Pronunce dell’Arbitro e giudicato (ABF Bologna 1614/2026)
- Decisione comunicata e non modificabile (ABF Palermo 3471/2026)
Non sono soddisfatto della decisione dell’ABF: posso ripresentare il ricorso, magari con altri argomenti?
No, se riproponi la stessa questione. Il ne bis in idem opera anche davanti all’Arbitro: è inammissibile il secondo ricorso che riproponga la stessa questione già decisa nel merito, con identità di parti, petitum e causa petendi (ABF Bologna 1614/2026). Il ricorrente in tutto o in parte insoddisfatto non può riproporre il ricorso davanti allo stesso o ad altro Collegio, e l’efficacia della decisione si estende a quanto avrebbe potuto dedurre, se le ragioni non dedotte sono un antecedente logico necessario della pronuncia (ABF Palermo 3471/2026).
È inammissibile anche il ricorso che riproponga con argomenti diversi questioni già scrutinate (ABF Milano 3729/2026), e la coincidenza dell’oggetto e della ragione della domanda prevale sulla diversità del rappresentante che assiste il ricorrente (ABF Bari 2807/2026). Per le doglianze che si assumono nuove è inammissibile il ricorso presentato senza un nuovo reclamo (ABF Milano 3729/2026).
Sull’efficacia della precedente decisione le formulazioni divergono: per ABF Palermo 3471/2026 la questione implicitamente connessa a una già accertata da un precedente ricorso ABF è coperta dal giudicato, mentre per ABF Bologna 1614/2026 le pronunce ABF non fanno stato tra le parti come le sentenze e per ABF Milano 3729/2026 l’assenza di autorità di cosa giudicata non impedisce di applicare il ne bis in idem. Per ABF Napoli 3314/2026 il ne bis in idem non opera quando la nuova domanda, pur fondata sui medesimi fatti, ha a oggetto un provvedimento diverso da quello già esaminato. Il ricorso dichiarato inammissibile in rito non preclude la riproposizione della domanda dopo un reclamo correttamente esperito (ABF Palermo 4278/2026).
- Ne bis in idem davanti all’Arbitro (ABF Bologna 1614/2026)
- Dedotto e deducibile (ABF Palermo 3471/2026)
- Questioni già scrutinate e nuovo reclamo (ABF Milano 3729/2026)
- Stesso oggetto e diverso rappresentante (ABF Bari 2807/2026)
- Ne bis in idem e provvedimento diverso (ABF Napoli 3314/2026)
- Inammissibilità in rito e riproposizione (ABF Palermo 4278/2026)
La decisione contiene un errore sull’importo o sulle operazioni contestate: posso chiedere di correggerla?
Sì, ma solo nei limiti della correzione, che non è un riesame del merito. Per il Collegio di Coordinamento è inammissibile l’istanza di correzione che, in luogo di un errore materiale o di un’omissione, censura in sostanza la valutazione probatoria compiuta dal Collegio (ABF Coll. Coord. 9724/2026). La decisione comunicata non può essere modificata nel merito: la correzione è ammessa esclusivamente per omissioni o errori materiali o di calcolo, non è un mezzo di gravame e non serve a ottenere un nuovo esame della controversia (ABF Milano 8053/2026).
Per ABF Milano 8053/2026 è emendabile l’indicazione erronea di un dato di fatto estraneo al processo valutativo del Collegio, mentre non è correggibile l’omessa indicazione di un elemento che, per la sua irrilevanza rispetto alla ratio decidendi, non incide sul contenuto sostanziale della statuizione.
Sulle allegazioni e sui documenti le formulazioni differiscono. Per ABF Milano 3521/2026 l’istanza di correzione è ammessa nei soli limiti degli errori materiali e di calcolo, nonché delle allegazioni o dei documenti non considerati, e non può essere un mezzo per sollecitare un riesame nel merito. Per ABF Bologna 2819/2026 in sede di correzione non possono essere esaminate nuove allegazioni documentali.
Per ABF Napoli 8035/2026 la correzione opera sulla motivazione e sul dispositivo ogni volta che l’inesattezza investa l’una e l’altro: la rettifica del numero delle operazioni contestate e dell’importo liquidato ripristina la corrispondenza tra la regola applicata e il dispositivo, e l’omessa indicazione degli interessi legali riconosciuti in motivazione è un errore emendabile, perché il dispositivo deve recepire integralmente l’accertamento del Collegio. Per ABF Milano 13/2026 è correggibile l’errore materiale nella quantificazione del danno, quando l’operazione aritmetica indicata in motivazione non corrisponde al risultato esposto. Per ABF Milano 3521/2026 la correzione del dispositivo è possibile quando l’errore attiene al riferimento temporale delle operazioni escluse dal rimborso, senza che ne risulti modificato l’importo complessivo riconosciuto.
Per ABF Milano 8055/2026 e ABF Milano 8054/2026 è correggibile come errore materiale l’omessa considerazione dei rimborsi corrisposti al cliente dopo la presentazione del ricorso, quando vi è sostanziale corrispondenza tra l’importo dovuto e quello versato: il Collegio accoglie l’istanza e dichiara la parziale cessazione della materia del contendere.
- Correzione e valutazione probatoria (ABF Coll. Coord. 9724/2026)
- Correzione non è un mezzo di gravame (ABF Milano 8053/2026)
- Nessuna nuova allegazione in sede di correzione (ABF Bologna 2819/2026)
- Correzione di motivazione e dispositivo (ABF Napoli 8035/2026)
- Errore aritmetico nella quantificazione del danno (ABF Milano 13/2026)
- Allegazioni non considerate e riferimento temporale (ABF Milano 3521/2026)
- Rimborsi non considerati e cessazione parziale (ABF Milano 8055/2026)
- Omessa considerazione del rimborso già corrisposto (ABF Milano 8054/2026)
Dopo il ricorso la banca mi ha pagato quello che chiedevo: il procedimento prosegue?
Se il pagamento soddisfa la tua pretesa, il procedimento si chiude senza decisione nel merito. Per ABF Milano 1968/2026 la cessazione della materia del contendere si verifica quando, per fatti sopravvenuti, viene meno l’interesse delle parti a una pronuncia di merito, per esempio perché il resistente soddisfa le pretese del ricorrente o le parti raggiungono un accordo transattivo; la dichiarazione del ricorrente che attesta il riscontro soddisfacente e revoca la richiesta prova pienamente quel venir meno.
Per ABF Palermo 3584/2026 l’offerta di pagamento che coincide con la richiesta conciliativa del cliente e con quanto il Collegio avrebbe liquidato nel merito determina la cessazione; poiché la cognizione dell’Arbitro è di mero accertamento e le sue pronunce sono incoercibili, l’offerta satisfattiva assume un’efficacia superiore alla decisione stessa dell’Organo.
Se il pagamento soddisfa solo una parte delle domande, la cessazione riguarda quel punto. Per ABF Milano 1331/2026, se l’intermediario accredita il controvalore del bonifico dopo la proposizione del ricorso, la cessazione è dichiarata sul punto dell’accredito, mentre la domanda risarcitoria per la temporanea indisponibilità dei fondi resta soggetta all’onere della prova. Per ABF Bari 2417/2026 il rimborso intervenuto in corso di causa non fa venir meno l’interesse alla decisione per le ulteriori pretese già formulate nel ricorso. Per ABF Bologna 1673/2026 la cessazione non può essere dichiarata se il ricorrente non aderisce alla proposta di controparte, perché il suo interesse non è integralmente soddisfatto. Per ABF Palermo 3609/2026, se l’intermediario ha corrisposto una somma costituente parte del domandato e il ricorrente, tramite il procuratore, ha confermato di non voler proseguire per la differenza, il procedimento si conclude con la cessazione della materia del contendere, che non acquista efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere.
Sulla documentazione e sui chiarimenti forniti dopo il deposito del ricorso le decisioni divergono. Per ABF Milano 3537/2026, se l’intermediario consegna integralmente nel corso del procedimento la documentazione richiesta, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcun interesse sostanziale alla decisione nel merito. Per ABF Palermo 1400/2026 il riscontro dell’intermediario intervenuto solo dopo il deposito del ricorso non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere; quando il reclamo è rimasto senza risposta e i chiarimenti e la documentazione richiesti sono stati forniti solo nel corso del procedimento, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla restituzione del contributo di avvio della procedura.
- Cessazione della materia del contendere (ABF Milano 1968/2026)
- Offerta satisfattiva in corso di procedimento (ABF Palermo 3584/2026)
- Riaccredito dopo il ricorso e prova del danno (ABF Milano 1331/2026)
- Rimborso in corso di causa e ulteriori pretese (ABF Bari 2417/2026)
- Riscontro dopo il ricorso e contributo di avvio (ABF Palermo 1400/2026)
- Cessazione e giudicato sostanziale (ABF Palermo 3609/2026)
- Documentazione consegnata in corso di procedimento (ABF Milano 3537/2026)
- Mancata adesione alla proposta di controparte (ABF Bologna 1673/2026)
Cosa l’Arbitro non decide, o decide solo in parte: investimenti, titoli, polizze e crediti d’imposta
Le materie che le decisioni commentate collocano fuori dalla competenza dell’ABF o dividono con altri organismi.
La banca mi ha fatto comprare azioni, obbligazioni o una gestione patrimoniale e ho perso dei soldi: posso fare ricorso all’ABF?
Non se la doglianza riguarda un servizio o un’attività di investimento. Le controversie che attengono ai servizi e alle attività di investimento sono escluse dalla competenza dell’ABF e spettano all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, e il ricorso presentato all’ABF è inammissibile (ABF Milano 1688/2026, ABF Milano 1562/2026). Il riparto si determina in base alla natura sostanziale della doglianza, non alla qualificazione data dal ricorrente (ABF Milano 1562/2026): formulare la doglianza come carenza informativa o inadeguatezza dell’operazione non ne muta la qualificazione (ABF Milano 135/2026).
Sono escluse dalla competenza dell’ABF le doglianze sul collocamento di uno strumento finanziario e sul rispetto degli obblighi informativi previsti dall’art. 21 TUF (ABF Milano 135/2026). Per ABF Roma 2487/2026 la mancata esecuzione di un ordine di vendita di strumenti finanziari esula dalla competenza dell’ABF e rientra in quella dell’ACF, anche quando la doglianza sia formulata come violazione dell’art. 21 TUF e della normativa MiFID. La gestione di portafogli rientra tra i servizi e le attività di investimento (ABF Milano 1688/2026). Il contratto FX Forward, con cui la banca si impegna a bloccare il valore del cambio tra due valute a una data futura, integra un contratto derivato riconducibile ai prodotti finanziari elencati nell’allegato I, sez. C, del d.lgs. 58/1998, e le doglianze sulla trasparenza dell’informativa e sui vizi genetici della stipula sono escluse dalla cognizione dell’ABF (ABF Milano 3866/2026). Anche la contestazione della sospensione del servizio di trading, con il conseguente mancato acquisto di titoli, esula dalla competenza dell’ABF, pure se la condotta è stata determinata dall’applicazione della normativa sull’adeguata verifica rafforzata antiriciclaggio: individua la competenza l’oggetto effettivo della domanda, non la causa della condotta contestata (ABF Palermo 832/2026).
Per ABF Milano 4543/2026 il criterio discriminante è il petitum sostanziale, non il rapporto contrattuale a monte: rientra nella cognizione dell’ABF la domanda di rimborso delle rate di un piano di accumulo addebitate sul conto corrente, quando la contestazione investe le modalità di addebito e non la prestazione del servizio di investimento in sé, mentre è estranea alla competenza dell’Arbitro la richiesta di documentazione relativa a ordini di acquisto, sottoscrizione, vendita e incasso di prodotti di investimento, che non costituisce documentazione bancaria ai sensi dell’art. 119 TUB.
- Gestione di portafogli e ACF (ABF Milano 1688/2026)
- Servizi di investimento: natura sostanziale della doglianza (ABF Milano 1562/2026)
- Collocamento e obblighi informativi (ABF Milano 135/2026)
- Ordine di vendita di quote di fondo comune (ABF Roma 2487/2026)
- Contratto FX Forward (ABF Milano 3866/2026)
- Sospensione del trading e mancato acquisto di titoli (ABF Palermo 832/2026)
- Piano di accumulo e documentazione degli ordini (ABF Milano 4543/2026)
Sono socio di una banca popolare o di credito cooperativo, o erede di un socio, e voglio la liquidazione delle azioni: decide l’ABF?
Non sui profili societari. La controversia sul diritto al rimborso delle somme derivanti dalla liquidazione delle azioni di una banca di credito cooperativo, dopo l’esclusione del socio, attiene al rapporto societario e non a un’operazione o a un servizio bancario o finanziario: la pretesa trova titolo nello status di socio e l’ABF è incompetente (ABF Bari 4467/2026).
Per le azioni di una banca popolare cadute in successione il riparto tra ABF e ACF segue il petitum sostanziale: l’ABF è competente sui profili di gestione bancaria della pratica successoria, l’ACF quando si discute della possibilità di liquidare le somme in forza delle norme sull’investimento, e nessuno dei due sui profili squisitamente societari, come le condizioni statutarie per la liquidazione delle partecipazioni dei soci (ABF Palermo 1746/2026).
La banca mi ha applicato un’imposta su una vendita di titoli, o non mi rilascia la certificazione delle minusvalenze: posso rivolgermi all’ABF?
Dipende dalla questione. La controversia che investe l’interpretazione e l’applicazione della normativa tributaria esula dalla competenza dell’ABF, anche se riferita al rapporto privatistico tra banca e cliente: conta la natura del diritto affermato con la domanda, non la complessità tecnica della questione fiscale (ABF Palermo 590/2026). Sono state dichiarate inammissibili la contestazione sull’imposta sul capital gain (ABF Bologna 2216/2026), quella sulla nozione di “medesimo rapporto” ai fini della compensazione delle minusvalenze (ABF Roma 4256/2026) e quella su un prelievo fiscale ritenuto illegittimo (ABF Napoli 3884/2026).
Restano nella competenza dell’Arbitro gli obblighi informativi dell’intermediario in tema di imposizione fiscale, purché funzionali a scelte consapevoli del cliente (ABF Palermo 590/2026). L’obbligo di rilasciare la certificazione delle minusvalenze è riconosciuto, ma la sua concreta estensione non può essere accertata dall’ABF quando impone di definire il perimetro della disciplina fiscale (ABF Roma 4256/2026). Per ABF Roma 3389/2026 il rilascio della certificazione delle minusvalenze presuppone la chiusura del rapporto o un atto di cessione, e non è imputabile alla banca l’impossibilità di scaricare titoli di emittente in default finché la banca depositaria non ne confermi la definitiva estinzione. L’intermediario che, alla chiusura del conto corrente collegato a un deposito titoli, non rilascia con diligenza la certificazione delle minusvalenze richiesta dal cliente viola i canoni di correttezza e diligenza professionale, ma il risarcimento presuppone la prova dell’esistenza del pregiudizio; il rilascio in corso di procedura fa cessare la materia del contendere sul rilascio, senza esonerare l’intermediario dalle spese della procedura (ABF Palermo 5291/2026; nel caso deciso, le spese per la presentazione del ricorso, mentre le spese di assistenza legale sono state negate).
- Normativa tributaria e competenza (ABF Palermo 590/2026)
- Imposta sul capital gain (ABF Bologna 2216/2026)
- Certificazione delle minusvalenze e disciplina fiscale (ABF Roma 4256/2026)
- Prelievo fiscale ritenuto illegittimo (ABF Napoli 3884/2026)
- Certificazione tardiva: inadempimento e prova del danno (ABF Palermo 5291/2026)
- Certificazione delle minusvalenze e chiusura del rapporto (ABF Roma 3389/2026)
Ho chiesto di trasferire i miei titoli a un’altra banca e il trasferimento è andato per le lunghe: decide l’ABF o l’ACF?
Decide l’ABF se il danno è dedotto come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento degli obblighi tipicamente connessi alla natura bancaria del contratto di deposito; non integra la competenza dell’ACF, perché non si verte in ipotesi di perdita di chance riconducibile alle attività di investimento (ABF Milano 1983/2026).
Per ABF Roma 1592/2026 il ritardo nell’attivazione della procedura di trasferimento integra un inadempimento contrattuale, che però non comporta automaticamente il risarcimento: il richiedente deve provare la sussistenza e l’entità del pregiudizio. Anche per ABF Milano 146/2026 la domanda risarcitoria per il ritardo nel trasferimento dei titoli presuppone la dimostrazione dell’esistenza e dell’entità del danno, che non può essere invocato in re ipsa.
Diversa è la contestazione sulle modalità e sulle tempistiche di liquidazione di una gestione di portafogli, con domanda risarcitoria fondata sulla perdita di valore degli strumenti finanziari nel periodo di asserito ritardo: per ABF Napoli 1116/2026 la competenza si individua dal contenuto sostanziale della doglianza, la contestazione rientra tra i servizi e le attività di investimento e il ricorso all’ABF è inammissibile. Per ABF Bari 274/2026 anche il ritardo nella liquidazione di titoli compresi in una gestione patrimoniale e vincolati a pegno a garanzia di un’apertura di credito investe la prestazione di servizi di investimento e non un servizio di natura bancaria, e il ricorso è inammissibile per difetto di competenza per materia. Per ABF Milano 1562/2026 rientrano nei servizi e nelle attività di investimento, e quindi nella competenza dell’ACF, anche la perdita di valore dei titoli nelle more del trasferimento del portafoglio.
- Trasferimento titoli e competenza dell’ABF (ABF Milano 1983/2026)
- Perdita di valore dei titoli nelle more del trasferimento (ABF Milano 1562/2026)
- Ritardo nel trasferimento e prova del danno (ABF Roma 1592/2026)
- Danno da ritardo non in re ipsa (ABF Milano 146/2026)
- Ritardo nel disinvestimento di una gestione patrimoniale (ABF Napoli 1116/2026)
- Pegno su gestione patrimoniale e servizi di investimento (ABF Bari 274/2026)
La banca mi ha fatto sottoscrivere una polizza insieme al finanziamento o alla carta: se ho un problema con la polizza, decide l’ABF?
Le decisioni del sito non sono uniformi. Secondo ABF Napoli 4049/2026 e ABF Roma 2670/2026 l’ABF può conoscere dei rapporti assicurativi accessori e strumentali al finanziamento limitatamente alla fase genetica, per esempio per la violazione dei doveri di informazione precontrattuale e del principio di adeguatezza (ABF Roma 2670/2026); non può decidere sulla corretta esecuzione della polizza (ABF Napoli 4049/2026, ABF Palermo 3583/2026).
Secondo ABF Milano 2023/2026 le controversie su un contratto di assicurazione, comprese le richieste di copia della documentazione contrattuale, non rientrano nella competenza dell’ABF; nel caso deciso la polizza vitalizio non era collegata ad alcun contratto o servizio bancario o finanziario.
Per ABF Palermo 3583/2026 la stipula della polizza contestualmente a un finanziamento non basta a radicare la competenza dell’Arbitro, quando il contratto assicurativo non risulta connesso al finanziamento e copre rischi diversi da quelli del credito. La gestione di un sinistro su una copertura accessoria a una carta di pagamento esula dalla competenza quando il servizio assicurativo è disciplinato da un contratto autonomo e da una normativa di settore distinta (ABF Milano 4631/2026). La contestazione sulla validità e sulla contabilizzazione del versamento di un premio aggiuntivo di polizza vita investe il rapporto assicurativo e va rivolta alla compagnia: la banca che ha collocato il prodotto e ha eseguito l’addebito in conto in conformità al mandato ricevuto è priva di legittimazione passiva (ABF Torino 3085/2026).
Su come funziona l’Arbitro Assicurativo vedi la guida su truffe bancarie, assicurazioni e consumatore; per le polizze abbinate al mutuo vedi la guida su mutuo, surroga, estinzione e polizze.
- Fase genetica dei rapporti assicurativi accessori (ABF Roma 2670/2026)
- Esecuzione della polizza fuori competenza (ABF Napoli 4049/2026)
- Polizza stipulata contestualmente al finanziamento (ABF Palermo 3583/2026)
- Contratto di assicurazione e copia dei documenti (ABF Milano 2023/2026)
- Sinistro su copertura accessoria alla carta (ABF Milano 4631/2026)
- Polizza vita e legittimazione passiva della banca (ABF Torino 3085/2026)
Ho ceduto alla banca i crediti d’imposta del Superbonus e il pagamento non arriva, o la banca ha rifiutato la cessione: posso fare ricorso all’ABF?
In parte. La cessione di crediti d’imposta non esclude di per sé la competenza dell’ABF (ABF Bologna 910/2026, ABF Roma 4658/2026). La competenza è esclusa quando la domanda implica o presuppone l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, per esempio quando si discute di procedure e presupposti del riconoscimento del credito (ABF Bologna 910/2026) o dell’idoneità della documentazione prodotta per ottenere la cessione (ABF Bologna 937/2026). Resta sindacabile la condotta dell’intermediario nelle vicende attuative del negozio di cessione, a valle della disponibilità dei crediti già maturati (ABF Bologna 1323/2026).
Per ABF Roma 4658/2026, quando la controversia verte sulle clausole del contratto e sui termini convenuti per il perfezionamento della cessione, la cognizione spetta all’Arbitro. Per ABF Roma 2580/2026 la banca che pubblicizza un’offerta di acquisto di crediti d’imposta indicando tempi celeri di pagamento e un controvalore determinato risponde a titolo di responsabilità precontrattuale se, in concreto, subordina la cessione a tempi più lunghi e riconosce un corrispettivo inferiore; i ritardi dei soggetti tecnici incaricati dell’asseverazione e del visto di conformità sono imputabili all’intermediario, che se ne avvale in virtù di un rapporto di mandato. Per ABF Milano 4069/2026 la valutazione sull’acquisto del credito e sulla concessione del finanziamento rientra nell’autonomia discrezionale dell’intermediario, non essendovi obbligo di concessione o di rimodulazione del credito.
Per ABF Bologna 36/2026 la competenza resta ferma quando la domanda si limita all’analisi della condotta dell’intermediario sotto il profilo civilistico, senza implicare l’interpretazione o l’applicazione di norme tributarie, e l’intermediario risponde, ai sensi dell’art. 1228 c.c., dei fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si avvale, compresi i provider fiscali incaricati della due diligence. Per ABF Milano 4068/2026 è inammissibile per difetto di competenza il ricorso che, per accertare l’inadempimento dell’intermediario nella gestione della cessione, richiede valutazioni sulla corretta applicazione della normativa fiscale e sull’individuazione dello strumento operativo corretto in presenza di anomalie nelle asseverazioni e nei visti di conformità. Nel caso deciso da ABF Roma 3805/2026 il rifiuto dei crediti d’imposta, derivato dal loro errato caricamento in una pratica diversa e seguito dal ripristino ottenuto dopo la proposizione del ricorso, è stato ritenuto illegittimo e inadempimento contrattuale dell’intermediario. Per i lavori e i rapporti con l’impresa vedi la guida su lavori in casa e Superbonus.
- Cessione del credito d’imposta e norme tributarie (ABF Bologna 910/2026)
- Cessione di crediti fiscali e competenza (ABF Roma 4658/2026)
- Idoneità della documentazione per la cessione (ABF Bologna 937/2026)
- Vicende attuative della cessione (ABF Bologna 1323/2026)
- Informazioni su tempi e corrispettivo (ABF Roma 2580/2026)
- Acquisto del credito e autonomia dell’intermediario (ABF Milano 4069/2026)
- Condotta civilistica e provider fiscali (ABF Bologna 36/2026)
- Anomalie nelle asseverazioni e nei visti di conformità (ABF Milano 4068/2026)
- Rifiuto dei crediti e ripristino (ABF Roma 3805/2026)
Hai ceduto un credito o acquistato un prodotto e non sai a chi rivolgerti?
Inviami il contratto e i documenti: in 48 ore sai se hai un caso e davanti a quale organismo portarlo. La valutazione è gratuita.
Spese legali e danni: quando l’Arbitro li riconosce e quando li nega
Le decisioni che riconoscono il rimborso delle spese di assistenza professionale e quelle che lo negano, con le condizioni indicate nelle massime, e la prova che serve per i danni.
Per fare ricorso all’ABF mi serve un avvocato?
L’assistenza di un difensore non è obbligatoria: costituisce una facoltà del ricorrente (ABF Torino 1658/2026). Le spese di assistenza professionale sono il frutto di una scelta rimessa alla libera determinazione del cliente e, in linea generale, non sono poste a carico dell’intermediario soccombente (ABF Torino 4087/2026).
Per ABF Napoli 8036/2026 la correzione per errore materiale può riguardare il riconoscimento delle spese legali, quando il ristoro sia stato attribuito a un ricorrente che ha agito senza l’assistenza di un difensore. Per il gratuito patrocinio e le spese di lite nei giudizi davanti al giudice vedi la guida su gratuito patrocinio e spese di lite.
Ho vinto davanti all’Arbitro: la banca deve rimborsarmi le spese dell’avvocato?
Solo in presenza di specifiche circostanze. In linea generale le spese di assistenza professionale non sono poste a carico dell’intermediario soccombente; possono essere riconosciute al ricorrente la cui domanda sia stata accolta, come danno emergente risarcibile, quando il comportamento dell’intermediario ha reso oggettivamente necessaria la presenza di un difensore (ABF Torino 4087/2026).
Le condizioni indicate dalle decisioni non coincidono del tutto: un comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico (ABF Torino 1658/2026); la particolare complessità della controversia, che ha reso necessaria l’assistenza di un legale (ABF Bologna 1999/2026).
Per ABF Palermo 3604/2026 il rimborso presuppone la prova di un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario e di un pregiudizio documentato; per ABF Palermo 1361/2026 le spese sono risarcibili solo se documentate e se l’intermediario ha tenuto tale comportamento; per ABF Bologna 1673/2026 solo se il ricorrente dimostra che l’assistenza del professionista è stata resa necessaria da un comportamento gravemente scorretto o dilatorio dell’intermediario; per ABF Palermo 5013/2026 solo se tale comportamento ha reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista. Per ABF Palermo 5285/2026 le spese sono rimborsabili solo in presenza di oggettiva necessità del ricorso al legale; per ABF Palermo 5002/2026, in tema di rifiuto del credito, solo se il comportamento dell’intermediario risulta gravemente scorretto o ingiustificatamente dilatorio e l’apporto del professionista oggettivamente necessario.
Le spese di assistenza legale non sono rimborsabili quando la controversia non presenta particolare complessità (ABF Bologna 2213/2026); in un contenzioso seriale non sono retrocedibili, salvo necessità di difesa per particolare complessità o condotta gravemente scorretta dell’intermediario (ABF Bologna 2569/2026). Per ABF Bari 2417/2026 le spese di assistenza legale, necessarie e documentate, possono essere ristorate in via equitativa.
Sulla prova del pregiudizio le decisioni divergono: ABF Palermo 3604/2026, ABF Palermo 1361/2026 e ABF Bari 2417/2026 richiedono un pregiudizio o spese documentati, mentre per ABF Torino 1658/2026 la condotta dell’intermediario che, pur potendo e dovendo adeguarsi già in fase di reclamo, costringe il cliente a ricorrere all’Arbitro e a sostenere spese consente di presumere la sussistenza del danno, la cui quantificazione è equitativa.
- Spese riconosciute se la condotta rende necessario il difensore (ABF Torino 4087/2026)
- Condotta scorretta o dilatoria e presunzione del danno (ABF Torino 1658/2026)
- Particolare complessità della controversia (ABF Bologna 1999/2026)
- Spese negate se la controversia non è complessa (ABF Bologna 2213/2026)
- Contenzioso seriale e spese legali (ABF Bologna 2569/2026)
- Spese legali necessarie e documentate (ABF Bari 2417/2026)
- Comportamento gravemente scorretto e pregiudizio documentato (ABF Palermo 3604/2026)
- Spese documentate e comportamento dilatorio (ABF Palermo 1361/2026)
- Assistenza resa necessaria dal comportamento dell’intermediario (ABF Bologna 1673/2026)
- Presenza del professionista oggettivamente necessaria (ABF Palermo 5013/2026)
- Oggettiva necessità del ricorso al legale (ABF Palermo 5285/2026)
- Rifiuto del credito e spese di assistenza (ABF Palermo 5002/2026)
La banca mi ha rimborsato solo dopo il ricorso: ho diritto lo stesso al rimborso delle spese dell’avvocato?
Le decisioni non sono uniformi. Per ABF Bari 1081/2026 e ABF Bologna 2850/2026, quando cessa la materia del contendere sulla domanda principale, le spese di assistenza professionale non sono di regola dovute (per ABF Bari 1081/2026 devono peraltro essere state chieste già nel reclamo); costituisce eccezione l’ipotesi in cui l’intervento del professionista sia stato reso necessario dal comportamento particolarmente e ingiustificatamente ostile e ostruzionistico dell’intermediario.
Per ABF Roma 2158/2026, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese legali restano a carico della parte che le ha anticipate: all’ABF non si applica il principio della soccombenza virtuale e la domanda di refusione non può essere accolta neppure quando la pretesa sostanziale risulta fondata; la declaratoria di cessazione, una volta accertato l’integrale rimborso, preclude ogni ulteriore statuizione sulle spese.
Per ABF Torino 1658/2026 rileva invece che l’intermediario, pur potendo e dovendo adeguarsi già in fase di reclamo, abbia costretto il cliente a ricorrere all’Arbitro e a sostenere spese: questa condotta consente di presumere la sussistenza del danno, la cui quantificazione è equitativa. Nel caso deciso l’intermediario aveva dato seguito alla richiesta del ricorrente solo dopo la presentazione del ricorso.
Quando devo chiedere le spese dell’avvocato: nel reclamo, nel ricorso o a procedura avviata?
Non nelle repliche: la domanda di rimborso delle spese di assistenza legale proposta per la prima volta in sede di repliche è inammissibile, perché introduce un petitum nuovo (ABF Roma 2158/2026). Per ABF Roma 2488/2026 le domande devono essere articolate nel ricorso e nel preventivo reclamo e per ABF Palermo 4278/2026 sono inammissibili le domande formulate per la prima volta nel ricorso senza essere state precedute dal reclamo; per ABF Bari 1081/2026, quando cessa la materia del contendere sulla domanda principale, le spese devono essere state chieste già nel reclamo.
Sul risarcimento del danno in generale, per ABF Bologna 1828/2026 la domanda è ammissibile anche se non proposta nel reclamo, purché il pregiudizio sia conseguenza immediata e diretta della stessa condotta già segnalata; per ABF Milano 4950/2026 è inammissibile il ricorso che introduce domande ulteriori rispetto al reclamo, come il ristoro per il disservizio.
La domanda che ha ad oggetto esclusivamente il rimborso di spese legali sostenute per una vicenda non ancora sottoposta alla decisione dell’Arbitro esula dalla competenza, e la richiesta di spese non ancora sostenute non integra un danno risarcibile: serve la prova di un pregiudizio economico concreto e attuale (ABF Bologna 2659/2026).
- Spese chieste per la prima volta nelle repliche (ABF Roma 2158/2026)
- Spese chieste già nel reclamo (ABF Bari 1081/2026)
- Domande da articolare nel ricorso e nel reclamo (ABF Roma 2488/2026)
- Domande nuove nel ricorso senza reclamo (ABF Palermo 4278/2026)
- Danno non proposto nel reclamo (ABF Bologna 1828/2026)
- Domande ulteriori rispetto al reclamo (ABF Milano 4950/2026)
- Spese non ancora sostenute (ABF Bologna 2659/2026)
La banca ha sbagliato e mi ha fatto perdere tempo e tranquillità: l’Arbitro mi riconosce i danni morali?
Non automaticamente. Per ABF Milano 2254/2026 il danno non patrimoniale non è in re ipsa: va provato, anche con presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza, e la liquidazione equitativa è possibile solo se il ricorrente indica idonei elementi di valutazione; non sono risarcibili i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti e ansie legati agli aspetti più disparati della vita quotidiana.
Per ABF Bologna 2526/2026 il danno non patrimoniale da disservizio bancario è risarcibile solo se l’interesse leso ha rilevanza costituzionale, la lesione è grave e supera la soglia di minima tollerabilità e il danno non è futile, e le perdite di tempo non integrano un pregiudizio risarcibile.
Dimostrare l’inadempimento dell’intermediario non basta: occorre provare di avere subito un danno risarcibile (ABF Milano 1968/2026). Per ABF Roma 4764/2026 il pregiudizio alla riservatezza non si presume per il solo fatto della divulgazione dei dati, e l’ABF è competente sulle questioni di applicazione della normativa sulla privacy quando la lamentata violazione deriva dall’esecuzione di un servizio bancario o finanziario, come la gestione di un’istanza di finanziamento. Il danno patrimoniale già ristorato con il pagamento degli arretrati non lascia spazio ad altri riconoscimenti senza prova di distinti pregiudizi economici (ABF Milano 2254/2026).
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Ho comprato a rate e il venditore non ha consegnato
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È morto un parente e la banca non sblocca i soldi
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Credo di pagare interessi non dovuti
Usura, anatocismo, conto affidato, mutuo e leasing: leggi la guida su usura e anatocismo.
Cosa fare adesso
Tre passi per arrivare al ricorso con il reclamo in regola e la competenza verificata.
Raccogli i documenti
Il ricorso senza la documentazione su cui si fondano le domande è inammissibile, anche quando l’intermediario la possiede già (ABF Palermo 3652/2026). Se l’intermediario contesta di avere ricevuto il reclamo, grava sul ricorrente l’onere di provarne la spedizione e la ricezione (ABF Torino 3579/2026).
Controlla i termini
Secondo ABF Palermo 4278/2026 il cliente può ricorrere solo dopo che il reclamo è rimasto insoddisfatto o senza esito nel termine di sessanta giorni dalla ricezione, ridotto a quindici giorni per i servizi di pagamento (per ABF Milano 579/2026, quindici giorni lavorativi); per ABF Napoli 4053/2026 il cliente deve attendere trenta giorni dalla presentazione del reclamo. Il ricorso non può essere proposto oltre dodici mesi dal reclamo, con verifica dell’assenza di atti successivi idonei a integrare un nuovo reclamo (ABF Milano 1837/2026), e non riguarda operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente il ricorso; per i rapporti sorti prima di tale limite l’Arbitro conosce degli effetti prodotti dopo il limite, non dei vizi genetici (ABF Milano 8014/2026).
Verifica dove portare il caso
Le controversie su servizi e attività di investimento, come la gestione di portafogli, sono escluse dalla competenza dell’ABF e spettano all’ACF (ABF Milano 1688/2026, ABF Milano 1562/2026). Il ricorso all’ABF è inammissibile se la controversia è già stata sottoposta all’autorità giudiziaria: per ABF Roma 2870/2026 basta la coincidenza, anche parziale, dell’oggetto; per ABF Milano 2990/2026 occorre una domanda sostanzialmente coincidente per causa petendi e petitum. Per le altre materie che le decisioni escludono o dividono con altri organismi vedi la sezione “Cosa non decide”; per una valutazione del caso invia i documenti con il pulsante qui sotto.
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Tutte le decisioni commentate sul tema
Ogni commento riporta massima, fatto, motivazione e il link al provvedimento ufficiale. Aggiornato al 30 ottobre 2026. Le decisioni sono quelle della categoria Diritto Bancario del sito.
Competenza dell’Arbitro · 98
- Ricorso ABF inammissibile per incertezza sul petitum e divieto di mutatio libelli (ABF Bologna 1182/2026)
- Ricorso ABF contro capogruppo inammissibile per difetto di legittimazione passiva (ABF Bari 1274/2026)
- Leasing risolto e decreto ingiuntivo definitivo: il ricorso all’ABF è inammissibile (ABF Palermo 1398/2026)
- Ricorso ABF contro due intermediari per bonifici distinti: inammissibile (ABF Milano 1466/2026)
- Erigendi e legittimazione al ricorso ABF: nessun contatto con l’internediario, ricorso inammissibile (ABF Milano 1478/2026)
- Ricorso ABF volto a ottenere un prestito: inammissibile la domanda costitutiva (ABF Bologna 1517/2026)
- Ricorso ABF inammissibile senza prova della delega al vicepresidente (ABF Bologna 1619/2026)
- Pignoramento presso terzi e vincolo su bonifico in ingresso: ricorso ABF inammissibile (ABF Roma 1649/2026)
- Incompetenza temporale dell’ABF per domanda su conto estinto prima del sessennio (ABF Milano 1766/2026)
- Accertamento della falsità della firma: competenza dell’ABF e limiti del giudizio arbitrale (ABF Bari 1893/2026)
- Conto radicato all’estero e carenza di legittimazione passiva dell’intermediario resistente (ABF Bologna 2058/2026)
- Punto vendita convenzionato e legittimazione ABF solo per scopi estranei all’attività professionale (ABF Napoli 2096/2026)
- Cumulo di domande di consumatore e non consumatore rende il ricorso inammissibile (ABF Milano 2250/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se privo di perimetrazione di petitum e causa petendi (ABF Milano 2348/2026)
- Ristoro equitativo per ritardo nell’accredito e inammissibilità della domanda nuova in replica (ABF Bari 2417/2026)
- Incompetenza temporale dell’ABF per vizi genetici del contratto di finanziamento (ABF Bologna 241/2026)
- Inammissibili le domande nuove introdotte in sede di repliche davanti all’ABF (ABF Roma 2488/2026)
- Riqualificazione d’ufficio della domanda e inesistenza del danno da disguido contabile (ABF Napoli 2620/2026)
- Interpretazione delle disposizioni testamentarie e incompetenza dell’ABF (ABF Napoli 266/2026)
- Inammissibile il ricorso ABF su rapporti bancari risalenti oltre il sesto anno (ABF Milano 2684/2026)
- Punti fedeltà carte di credito: difetto di competenza dell’Arbitro bancario (ABF Milano 26/2026)
- Inammissibile davanti all ABF la domanda di annullamento per vizio del consenso (ABF Bologna 2723/2026)
- Contestazione bonifici autorizzati oltre tredici mesi: ricorso ABF inammissibile (ABF Palermo 2824/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se il debito richiede ricostruzione oltre il sessennio (ABF Milano 2857/2026)
- Ricorso ABF inammissibile per litispendenza davanti all’autorità giudiziaria (ABF Milano 2990/2026)
- Inammissibile ricorso ABF su vizio genetico di contratto anteriore al limite temporale (ABF Palermo 3009/2026)
- Ricorso inammissibile all’ABF per somma oltre soglia e litispendenza penale (ABF Roma 321/2026)
- Inammissibile davanti all’ABF la domanda di reinserimento in una promozione bancaria (ABF Milano 3248/2026)
- Protesto cambiario e legittimazione passiva della Camera di Commercio davanti all’ABF (ABF Napoli 3314/2026)
- Firma non autentica sul contratto bancario: la questione esula dalla competenza dell’ABF (ABF Bari 3345/2026)
- Clausola di contenimento e operazioni non individuate: ricorso ABF inammissibile (ABF Milano 3365/2026)
- ABF, divieto di ampliare la domanda in sede di replica e verifica del TEG sotto soglia (ABF Milano 3368/2026)
- Correzione del dispositivo ABF: errore materiale sul perimetro dei bonifici rimborsabili (ABF Milano 3521/2026)
- Polizza assicurativa connessa a finanziamento e incompetenza dell’ABF per materia (ABF Palermo 3583/2026)
- Ricorso ABF di mera composizione bonaria e senza pretesa determinata è inammissibile (ABF Roma 3669/2026)
- Ricorso ABF generico e consulenziale è inammissibile anche per incompetenza temporale (ABF Milano 3720/2026)
- Recesso da conto con IBAN estero: difetto di legittimazione passiva dell’intermediario italiano (ABF Milano 3823/2026)
- Inammissibili davanti all’ABF le domande costitutive di modifica del piano di ammortamento (ABF Roma 393/2026)
- Incapacità naturale e annullamento del contratto: l’ABF dichiara il ricorso inammissibile (ABF Roma 395/2026)
- Le agevolazioni ai dipendenti da circolare interna esulano dalla competenza dell’ABF (ABF Palermo 5008/2026)
- Ingiustificatezza della richiesta di pagamento fondata su una telefonata non provata (ABF Palermo 5016/2026)
- Agevolazioni per dipendenti da circolare interna fuori dalla competenza dell’ABF (ABF Palermo 5068/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se già promosso decreto ingiuntivo per stessa vicenda (ABF Milano 5165/2026)
- Servicer di crediti cartolarizzati legittimato passivo ma ricorso non provato (ABF Palermo 5293/2026)
- Litispendenza comporta inammissibilità del ricorso ABF se pende causa ordinaria (ABF Bari 534/2026)
- Ricorso ABF inammissibile e infondato su accredito contestato e saldo negativo (ABF Milano 579/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se proposto prima della scadenza del termine di riscontro (ABF Roma 692/2026)
- Inammissibile il ricorso ABF che chiede sanzioni e un facere infungibile all’intermediario (ABF Milano 793/2026)
- Ricorso ABF inammissibile per litispendenza davanti al giudice ordinario (ABF Milano 83/2026)
- Firma digitale presunta riconducibile al titolare e onere della prova contraria (ABF Bari 870/2026)
- Domanda consulenziale e condanna a un facere: limiti della cognizione ABF (ABF Milano 8280/2026)
- Difetto di giurisdizione ABF per pretese bagatellari su migrazione conto (ABF Milano 8192/2026)
- Gratuità del remote banking e limiti temporali della cognizione ABF (ABF Milano 8014/2026)
- Ripetizione dell’indebito e cartolarizzazione: legittimato passivo è solo chi ha incassato (ABF Roma 4499/2026)
- Frazionamento della domanda e abuso ABF ricorso inammissibile oltre limite valore (ABF Milano 4406/2026)
- Domanda ABF oltre 200.000 euro senza clausola di contenimento inammissibile (ABF Milano 4163/2026)
- Ricorso ABF inammissibile per contestazione del vizio genetico di rinegoziazione risalente (ABF Palermo 3958/2026)
- Difetto di competenza ABF e natura tributaria della controversia su ritenuta fiscale (ABF Napoli 3884/2026)
- Opposizione allo stato passivo e contestazioni sull’esecuzione del piano del consumatore (ABF Palermo 3985/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se sindaca i poteri dell’amministratore di sostegno (ABF Milano 4164/2026)
- Domanda di rinegoziazione inammissibile all’ABF ma banca responsabile per correttezza (ABF Milano 4165/2026)
- Ricorso ABF inammissibile per controversia già sottoposta all’autorità giudiziaria (ABF Bari 4176/2026)
- Ricorso ABF con danno quantificato oltre soglia: inammissibile senza contenimento espresso (ABF Bologna 4238/2026)
- Ricorso ABF inammissibile su merito creditizio e conteggi già in decreto ingiuntivo (ABF Napoli 4415/2026)
- ABF incompetente se riserva di agire altrove elude soglia di valore (ABF Milano 4466/2026)
- Utilizzatore di carta altrui non è cliente ABF: ricorso inammissibile (ABF Palermo 4479/2026)
- Addebiti PAC e richiesta documentazione tra competenza ABF e ACF (ABF Milano 4543/2026)
- Domande consulenziali e superamento del limite di valore rendono inammissibile il ricorso all’ABF (ABF Milano 4692/2026)
- ABF competente su privacy e finanziamenti ma danno da provare (ABF Roma 4764/2026)
- L’esercente convenzionato non è cliente e il ricorso all’ABF è inammissibile (ABF Palermo 3008/2026)
- Litispendenza davanti al giudice ordinario e inammissibilità del ricorso all’ABF (ABF Roma 2870/2026)
- Clausola di contenimento e riserva del residuo inammissibili per incompetenza per valore (ABF Bologna 1751/2026)
- Interpretazione del testamento e competenza dell’ABF: ricorso inammissibile per incompetenza per materia (ABF Torino 1538/2026)
- Usura genetica inammissibile per decorrenza termini e estinzione finanziamento tramite TFR (ABF Milano 1184/2026)
- Cessione del credito: onere della prova e genericità della domanda (ABF Napoli 1058/2026)
- Ricorso inammissibile del rappresentante senza poteri nel giudizio civile pendente (ABF Roma 1112/2026)
- Delega bancaria non abilita al ricorso ABF in nome del cliente (ABF Bologna 1125/2026)
- Ricorso ABF inammissibile per operazioni anteriori al sesto anno senza interruzione decadenza (ABF Bologna 1141/2026)
- Inammissibile il ricorso ABF del mero accompagnatore privo della qualità di cliente (ABF Bologna 1310/2026)
- Inammissibile ricorso ABF per vizio genetico di contratto anteriore al sesto anno (ABF Palermo 1399/2026)
- Restrizioni operative sui conti tutor illegittime se non disposte dal giudice tutelare (ABF Milano 1460/2026)
- Difetto di legittimazione passiva del prestatore di servizi di pagamento non emittente (ABF Milano 1765/2026)
- Punto vendita convenzionato non è cliente ABF (ABF Napoli 2089/2026)
- Litispendenza davanti al giudice ordinario e inammissibilità del ricorso all’ABF (ABF Bologna 2136/2026)
- Contestazione dei danni da restituzione del veicolo in leasing e competenza dell’ABF (ABF Milano 2690/2026)
- Leasing e sinistro: competenza ABF, indennizzo vincolato e clausole non vessatorie (ABF Roma 2873/2026)
- BNPL: incompetenza ABF e difetto di legittimazione passiva del cessionario (ABF Palermo 3458/2026)
- Ricorso ABF generico sull’Euribor negativo è inammissibile perché chiede consulenza (ABF Milano 3818/2026)
- Amministratore di sostegno: il trasferimento di somme rilevanti richiede autorizzazione (ABF Napoli 453/2026)
- Danni al bene noleggiato e credito ceduto: difetto di competenza dell’ABF (ABF Torino 4851/2026)
- Cessione del credito nel Buy Now Pay Later esula dalla competenza ABF (ABF Palermo 4891/2026)
- Agevolazioni per dipendenti e competenza ABF: profilo contrattuale e limite temporale (ABF Palermo 5063/2026)
- Responsabilità della banca per mancata estinzione del conto su richiesta del cliente (ABF Napoli 977/2026)
- Ricorso ABF generico e domande nuove in sede di repliche: inammissibilità (ABF Bari 4101/2026)
- Collocatore legittimato passivo solo se non mero collocatore (ABF Bari 4571/2026)
- Inammissibile pronuncia costitutiva e mutatio libelli in replica davanti all’ABF (ABF Milano 2451/2026)
- Cessazione materia del contendere e inammissibilità domande nuove in appello (ABF Bologna 1211/2026)
- Polizza non disdetta e blocco conto: competenza ABF e oneri probatori (ABF Milano 1104/2026)
Il reclamo · 86
- Ricorso ABF inammissibile per difetto di reclamo preventivo e domanda consulenziale (ABF Palermo 1371/2026)
- Ricorso cumulativo ABF inammissibile per difetto di reclamo preventivo degli aderenti (ABF Palermo 1376/2026)
- Reclamo non riscontrato e chiarimenti tardivi non integrano cessazione materia del contendere (ABF Palermo 1400/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se la restituzione fondi non sostituisce il reclamo preventivo (ABF Roma 1439/2026)
- Reclamo preventivo all’ABF: la mail di rammarico non integra la contestazione richiesta (ABF Bologna 1606/2026)
- Accesso agli atti non equivale a reclamo preventivo innanzi all ABF (ABF Milano 1717/2026)
- Ricorso ABF inammissibile per decorrenza termini con reclamo inoltrato ad altra banca (ABF Palermo 1778/2026)
- Reclamo e ricorso ABF: inammissibile la domanda non proposta in reclamo (ABF Bologna 1828/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se proposto oltre dodici mesi dal reclamo (ABF Milano 1837/2026)
- Ricorso ABF proposto prima della risposta al reclamo è inammissibile ma riproponibile (ABF Bologna 2064/2026)
- Ricorso ABF proposto prima dei 60 giorni dalla risposta al reclamo: inammissibilità (ABF Torino 2185/2026)
- Reclamo ABF richiede condizione di procedibilità senza ampliare la domanda (ABF Milano 2294/2026)
- Reclamo preventivo ABF: ricorso prima dei 60 giorni inammissibile anche d’ufficio (ABF Milano 2437/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se non provata la trasmissione e ricezione del reclamo (ABF Roma 2481/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se proposto prima della scadenza del termine per la risposta al reclamo (ABF Bologna 2838/2026)
- Reclamo scritto preventivo e inammissibilità del ricorso all’ABF (ABF Palermo 2906/2026)
- Onere prova ricezione reclamo quale condizione procedibilità ricorso ABF (ABF Roma 2938/2026)
- Ricorso ABF tardivo: il termine decorre dal reclamo, non dalla decisione dell’ACF (ABF Milano 3222/2026)
- Ricorso ABF inammissibile in assenza di un valido reclamo preventivo all’intermediario (ABF Milano 3225/2026)
- Reclamo preventivo all’ABF: onere della prova sulla ricezione e inammissibilità del ricorso (ABF Torino 3579/2026)
- Ricorso ABF ante scadenza termine risposta reclamo inammissibile (ABF Palermo 3639/2026)
- Ricorso ABF inammissibile per mancato reclamo preventivo e difetto di allegazione documentale (ABF Palermo 3652/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se il reclamo ha oggetto difforme (ABF Roma 411/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se il reclamo non copre tutte le domande (ABF Milano 4950/2026)
- Reclamo preventivo condizione di procedibilità e ricorso inammissibile contro intermediario estraneo (ABF Milano 5088/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se proposto oltre dodici mesi dal reclamo all’intermediario (ABF Palermo 856/2026)
- Inammissibile il ricorso ABF su domande nuove non inserite nel reclamo preventivo (ABF Palermo 857/2026)
- Reclamo e ricorso ABF non coincidono se muta la natura delle operazioni (ABF Milano 8164/2026)
- Il reclamo ABF è ricevibile solo con prova della consegna PEC (ABF Palermo 3916/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se proposto prima dei sessanta giorni dal reclamo (ABF Palermo 3919/2026)
- Ricorso ABF irricevibile senza reclamo scritto e decorso dei trenta giorni (ABF Napoli 4053/2026)
- Reclamo preventivo all’ABF: onere del ricorrente di provare la ricezione dell’intermediario (ABF Torino 4078/2026)
- Reclamo preventivo e termine dilatorio di sessanta giorni (ABF Palermo 4278/2026)
- Reclamo preventivo all’intermediario e prova dei requisiti: ricorso ABF inammissibile (ABF Milano 4323/2026)
- Ricorso ABF inammissibile per difetto di simmetria tra reclamo e ricorso (ABF Milano 4348/2026)
- Ricorso ABF prima del riscontro o scadenza dei sessanta giorni inammissibile (ABF Roma 4740/2026)
- Inammissibile il ricorso ABF privo di corrispondenza tra reclamo e ricorso (ABF Roma 4752/2026)
- Reclamo preventivo all’intermediario come condizione di procedibilità del ricorso ABF (ABF Milano 3713/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se proposto prima del termine di riscontro del reclamo (ABF Milano 3268/2026)
- Reclamo preventivo: inammissibili domande nuove non anticipate nei 60 giorni (ABF Milano 2987/2026)
- Mancata prova del reclamo preventivo (ABF Bologna 2543/2026)
- Accesso atti bancari e reclamo preventivo rendono inammissibile il ricorso ABF (ABF Milano 1932/2026)
- Reclamo preventivo all’intermediario convenuto: condizione di procedibilità del ricorso ABF (ABF Milano 1927/2026)
- Ricorso ABF inammissibile per mancanza di valido reclamo preventivo (ABF Milano 1090/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se proposto prima dei 60 giorni dal reclamo (ABF Bologna 1127/2026)
- Reclamo ABF inammissibile senza istanza di cancellazione e decorso dei sessanta giorni (ABF Bologna 10/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se il reclamo non è provato e manca il termine dilatorio (ABF Bologna 1216/2026)
- Ricorso ABF proposto prima della scadenza del termine di sessanta giorni: inammissibilità (ABF Bologna 1316/2026)
- Onere del ricorrente provare invio e ricezione del reclamo all’intermediario (ABF Milano 1469/2026)
- Ricorso ABF inammissibile senza reclamo preventivo e per difetto di competenza (ABF Bologna 1596/2026)
- Ricorso ABF proposto prima dei sessanta giorni dal reclamo: inammissibilità rilevabile d’ufficio (ABF Palermo 1781/2026)
- Ricorso ABF inammissibile senza reclamo preventivo: la richiesta di copia non vale (ABF Milano 2268/2026)
- Reclamo ABF e sostanziale simmetria con il ricorso (ABF Bari 2323/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se proposto prima dei 60 giorni dal reclamo (ABF Bari 2337/2026)
- Inammissibile il ricorso ABF proposto prima del riscontro al reclamo (ABF Bologna 2511/2026)
- Reclamo ABF inammissibile senza prova di ricezione e decorso dei 60 giorni (ABF Bologna 2521/2026)
- Ricorso ABF inammissibile per mancato decorso del termine dilatorio di sessanta giorni (ABF Milano 2634/2026)
- Ricorso ABF inammissibile per mancato reclamo scritto e difetto di legittimazione passiva (ABF Milano 2713/2026)
- Ricorso ABF proposto prima della scadenza dei sessanta giorni dal reclamo: inammissibile (ABF Roma 2753/2026)
- Inammissibile il ricorso ABF proposto prima dei sessanta giorni dal reclamo (ABF Milano 3359/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se proposto prima dei sessanta giorni dal reclamo (ABF Milano 3709/2026)
- Ricorso ABF proposto prima dei 60 giorni dal reclamo: inammissibile (ABF Torino 375/2026)
- Ricorso ABF inammissibile senza prova del reclamo preventivo all’intermediario (ABF Milano 3817/2026)
- Ricorso ABF inammissibile per mancato reclamo preventivo all’intermediario convenuto (ABF Milano 3869/2026)
- Reclamo preventivo all’ABF: onere della prova e inammissibilità del ricorso (ABF Milano 400/2026)
- Reclamo preventivo all’intermediario quale condizione di procedibilità del ricorso all’ABF (ABF Milano 437/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se presentato prima dei 60 giorni dal reclamo (ABF Milano 4875/2026)
- Reclamo ABF e ricorso anticipato: inammissibile senza prova della risposta negativa (ABF Milano 496/2026)
- Inammissibile il ricorso ABF privo di idoneo reclamo preventivo (ABF Palermo 5065/2026)
- Reclamo preventivo all’intermediario quale condizione di procedibilità del ricorso ABF (ABF Milano 5101/2026)
- Ricorso ABF inammissibile senza reclamo preventivo nei termini (ABF Milano 789/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se proposto prima dei sessanta giorni dal reclamo (ABF Palermo 861/2026)
- Inammissibile il ricorso ABF se manca la prova del preventivo reclamo all’intermediario (ABF Bari 875/2026)
- Ricorso ABF inammissibile senza reclamo preventivo e prima dei 60 giorni (ABF Milano 8283/2026)
- Ricorso ABF inammissibile per mancato reclamo alla banca e incompetenza per materia (ABF Bari 4115/2026)
- Reclamo preventivo ABF: onere di prova su spedizione e contenuto (ABF Napoli 4215/2026)
- Carenza di preventivo reclamo all’intermediario collocatore e inammissibilità del ricorso ABF (ABF Milano 4229/2026)
- Domande non coperte da preventivo reclamo: ricorso ABF inammissibile (ABF Palermo 4294/2026)
- Ricorso ABF inammissibile senza prova del reclamo all’intermediario (ABF Bari 4474/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se proposto prima dei sessanta giorni dal reclamo (ABF Bologna 4703/2026)
- Reclamo preventivo non provato e inammissibilità del ricorso all’ABF (ABF Bologna 4706/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se proposto prima dei 60 giorni dal reclamo (ABF Milano 3360/2026)
- Inammissibile il ricorso ABF privo di prova della ricezione del reclamo preventivo (ABF Milano 1334/2026)
- Ricorso ABF inammissibile senza reclamo preventivo all’intermediario convenuto (ABF Milano 1329/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se manca la prova del reclamo preventivo all’intermediario (ABF Bologna 1308/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se proposto prima dei 60 giorni dal reclamo (ABF Bologna 1147/2026)
Spese legali · 18
- Cessione del quinto estinta anticipatamente: rimborso costi recurring e non spese legali (ABF Palermo 1361/2026)
- Rimborso delle spese legali nel ricorso all’ABF per condotta dilatoria dell’intermediario (ABF Torino 1658/2026)
- Estinzione anticipata della cessione del quinto: rimborso dei costi e spese legali (ABF Bologna 1673/2026)
- Cassette di sicurezza: morosità dei canoni e onere della prova del danno (ABF Bologna 1999/2026)
- Spese legali non rimborsabili se cessa la materia del contendere davanti all’ABF (ABF Roma 2158/2026)
- Rimborso spese non maturate e spese legali non retrocedibili (ABF Bologna 2569/2026)
- Spese legali non ancora sostenute e difetto di competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF Bologna 2659/2026)
- Rifiuto del credito: obbligo di motivazione e prova del danno (ABF Palermo 5002/2026)
- Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso pro quota oneri e spese legali (ABF Palermo 5013/2026)
- Estinzione anticipata del credito e spese di assistenza professionale (ABF Palermo 5285/2026)
- Correzione per errore materiale su operazione contestata e spese legali (ABF Napoli 8036/2026)
- Spese legali rimborsabili dinanzi all’ABF per condotta ostruzionistica dell’intermediario (ABF Torino 4087/2026)
- Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso costi up front e spese legali (ABF Palermo 3604/2026)
- Estinzione anticipata cessione del quinto rimborso up front e spese legali (ABF Bologna 2213/2026)
- Cessazione della materia del contendere e spese legali nel ricorso all’ABF (ABF Bari 1081/2026)
- Recesso dal conto corrente: preavviso dovuto e risarcibilità delle spese legali (ABF Palermo 2221/2026)
- Cessione del quinto: rimborso commissioni up front e spese legali non retrocedibili (ABF Bologna 3791/2026)
- Rimborsabili i costi up front, esclusi oneri erariali e spese legali (ABF Bari 5959/2026)
Dopo la decisione · 20
- Correzione inammissibile: il Collegio non supplisce all’onere della prova (ABF Coll. Coord. 9724/2026)
- Riaccredito dopo ricorso comporta cessazione parziale della materia e prova del danno (ABF Milano 1331/2026)
- Correzione dell’errore materiale sul danno da insoluto della rata di rottamazione ter (ABF Milano 13/2026)
- Ne bis in idem davanti all’ABF (ABF Bologna 1614/2026)
- Cessazione parziale materia del contendere e prova del danno da inadempimento bancario (ABF Milano 1968/2026)
- Ricorso ABF inammissibile se petium e causa petendi coincidono con precedente (ABF Bari 2807/2026)
- Correzione della decisione ABF ammessa solo per l’errore materiale (ABF Bologna 2819/2026)
- Cessazione materia contendere e soccombenza virtuale incompatibile con procedura ABF (ABF Bologna 2850/2026)
- Cambiali non restituite e ne bis in idem dinanzi all’ABF (ABF Palermo 3471/2026)
- Soddisfazione in corso di ricorso e cessazione della materia del contendere (ABF Milano 3537/2026)
- Cessazione della materia del contendere per offerta conciliativa satisfattiva dell’ABF (ABF Palermo 3584/2026)
- Rinuncia parziale alla domanda in ABF e poteri del difensore (ABF Palermo 3609/2026)
- Ricorso ABF inammissibile per ne bis in idem e difetto di reclamo (ABF Milano 3729/2026)
- Correzione dell’errore materiale e cessazione parziale della materia del contendere (ABF Milano 8055/2026)
- Correzione dell’errore materiale e cessazione parziale della materia del contendere (ABF Milano 8054/2026)
- Correzione della decisione ABF limitata a errori materiali, non al merito (ABF Milano 8053/2026)
- Correzione errore materiale e di calcolo estesa a motivazione e dispositivo (ABF Napoli 8035/2026)
- Rimborso inammissibile per riproposizione del ricorso già deciso dall’ABF (ABF Bari 1388/2026)
- Ricorso ABF rigettato per sopravvenuta cessazione della materia (ABF Milano 1811/2026)
- Cessata materia del contendere su accredito buoni e danno in re ipsa (ABF Palermo 587/2026)
Polizze e investimenti · 31
- Conoscenza dell’ABF e servizi di investimento: il ricorso è inammissibile (ABF Milano 135/2026)
- Ritardo nel trasferimento titoli e certificazione minusvalenze: onere di prova del danno (ABF Milano 146/2026)
- Servizi di investimento e competenza ABF: ricorso inammissibile per materia (ABF Milano 1562/2026)
- Trasferimento titoli e risarcimento del danno: onere della prova e liquidazione equitativa (ABF Roma 1592/2026)
- Gestione di portafogli e difetto di competenza dell’ABF: ricorso inammissibile (ABF Milano 1688/2026)
- Successioni e azioni di banca popolare: la liquidazione della quota spetta all’ACF (ABF Palermo 1746/2026)
- Trasferimento titoli e competenza ABF sul danno da ritardo (ABF Milano 1983/2026)
- Polizza assicurativa e richiesta di copia documenti: competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF Milano 2023/2026)
- Imposta sul capital gain da trasferimento titoli: difetto di competenza dell’ABF (ABF Bologna 2216/2026)
- Ritardo nella liquidazione di gestione patrimoniale vincolata a pegno e competenza ABF (ABF Bari 274/2026)
- Polizza vita e premio aggiuntivo stornato (ABF Torino 3085/2026)
- Minusvalenze su titoli senza valore: no competenza ABF né certificazione (ABF Roma 3389/2026)
- Contratto FX Forward è strumento finanziario: controversia spetta all’ACF (ABF Milano 3866/2026)
- Certificazione minusvalenze tardiva: inadempimento sì, danno no senza prova (ABF Palermo 5291/2026)
- Incompetenza dell’ABF sulle contestazioni fiscali relative al trasferimento titoli (ABF Palermo 590/2026)
- Inammissibilità del ricorso ABF dell’agente assicurativo per difetto della qualifica di cliente (ABF Torino 671/2026)
- Sospensione trading e mancato acquisto BOT esulano dalla competenza ABF (ABF Palermo 832/2026)
- Onere prova vendita titoli e contumacia intermediario nel ricorso ABF (ABF Milano 87/2026)
- Rimborso azioni banca credito cooperativo e difetto competenza materia Arbitro Bancario Finanziario (ABF Bari 4467/2026)
- ABF competente sui contratti assicurativi accessori esclusa la fase esecutiva (ABF Napoli 4049/2026)
- Certificazione minusvalenze e nozione di “medesimo rapporto” nel risparmio amministrato: competenza ABF (ABF Roma 4256/2026)
- Coperture assicurative accessorie alla carta premium e difetto di competenza dell’ABF (ABF Milano 4631/2026)
- Polizza unit linked e procedimento penale: il ricorso all’ABF è inammissibile (ABF Roma 3704/2026)
- Obblighi informativi e rigetto per difetto di prova del danno (ABF Roma 2670/2026)
- Risoluzione ordine di vendita quote fondo comune spetta all’ACF non all’ABF (ABF Roma 2487/2026)
- Ritardo nel disinvestimento di gestione patrimoniale e incompetenza per materia dell’ABF (ABF Napoli 1116/2026)
- Violazioni obblighi informativi e di adeguatezza sugli investimenti competenza ACF non ABF (ABF Bologna 2651/2026)
- Ricorso ABF irricevibile se pende giudizio amministrativo su polizza imposta da banca (ABF Napoli 265/2026)
- Inammissibilità del ricorso all’ABF per controversie su servizi di investimento (ABF Milano 3026/2026)
- Inammissibilità del ricorso ABF della compagnia assicurativa per difetto di legittimazione attiva (ABF Milano 1076/2026)
- Terzo danneggiato non legittimato ad agire davanti all’ABF contro l’assicuratore (ABF Milano 860/2026)
Crediti d’imposta · 14
- Credito d’imposta Superbonus: l’ABF non può sindacare i presupposti fiscali della cessione (ABF Bologna 1323/2026)
- Responsabilità banca per informazioni scorrette su tempi e corrispettivo cessione credito imposta (ABF Roma 2580/2026)
- Responsabilità banca per ritardi provider nella cessione crediti Superbonus ma domanda inammissibile (ABF Bologna 36/2026)
- Responsabilità della banca per rifiuto di cessione dei crediti d’imposta (ABF Roma 3805/2026)
- La cessione del credito d’imposta esula dalla competenza dell’Arbitro bancario (ABF Bologna 910/2026)
- Cessione crediti d’imposta Superbonus e incompetenza per materia dell’ABF (ABF Bologna 937/2026)
- Cessione di crediti d’imposta Superbonus e difetto di competenza dell’ABF per materia (ABF Milano 4068/2026)
- Cessione di crediti d’imposta Superbonus e competenza dell’ABF sui profili attuativi (ABF Milano 4069/2026)
- Cessione crediti fiscali Superbonus: competenza ABF e onere prova danno (ABF Roma 4658/2026)
- Superbonus e cessione credito: ABF incompetente se la lite presuppone norme tributarie (ABF Milano 1187/2026)
- Sconfino su conto tecnico superbonus: cessazione parziale e onere probatorio del danno (ABF Milano 2989/2026)
- Ricorso condominio per crediti fiscali ceduti al condomino carenza titolarità attiva (ABF Roma 3806/2026)
- Cessione credito d’imposta e competenza ABF: inammissibile ricorso su norme tributarie (ABF Bologna 935/2026)
- Credito d’imposta e competenza ABF: inammissibile il ricorso sulle valutazioni fiscali (ABF Bologna 1143/2026)
Altre decisioni · 5
- Danno non patrimoniale da disservizio bancario non in re ipsa va provato (ABF Milano 2254/2026)
- Danni da disservizi bancari: no al risarcimento senza prova della lesione (ABF Bologna 2526/2026)
- Onere di allegazione e prova del ricorrente davanti all’ABF (ABF Torino 363/2026)
- Onere della prova del cliente e divieto di testimonianza innanzi all’ABF (ABF Milano 1426/2026)
- Nessun onere consulenza banca su contributo più favorevole e danno non provato (ABF Milano 1080/2026)
Guida pratica a cura dell’Avv. Danilo Scarlino. Aggiornata il 30 ottobre 2026.